Fotovoltaico, modificate le condizioni d’incentivazione

Fotovoltaico, modificate le condizioni d’incentivazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato i primi tre decreti attuativi delle norme cosiddette taglia-bollette. Cna aveva espresso forti critiche sul provvedimento, poiché interviene in maniera penalizzante modificando le condizioni d’incentivazione di investimenti già effettuati dalle imprese, in particolare per quanto riguarda il fotovoltaico.

Per informazioni: consultare la scheda di dettaglio allegata su http://www.cnaenergia.it/Strumenti.aspx  nella sezione dedicata agli incentivi per il fotovoltaico.

 

RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

Il primo decreto riguarda la rimodulazione, a partire dal 1° gennaio 2015, degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW sulla base di tre opzioni, da scegliere entro il 30 novembre 2014:

a) allungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni con riduzione del valore della tariffa erogata per gli anni rimanenti dal 1° gennaio 2015 fino al termine dell’incentivazione; 

b) mantenimento del periodo incentivato di 20 anni ma riduzione dell’importo delle tariffe per un primo periodo e successivo aumento per il periodo successivo; 

c) mantenimento del periodo incentivato di 20 anni ma riduzione dell’importo delle tariffe di una percentuale definita in base alla fascia di potenza dell’impianto.

Nel caso in cui il titolare dell’impianto non eserciterà la propria scelta nei tempi stabiliti, il GSE applicherà in automatico l’opzione c (la più svantaggiosa).

 

Il terzo decreto interviene per disciplinare la rimodulazione, questa volta però volontaria, degli incentivi che riguardano le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (certificati verdi o tariffa omnicomprensiva). E’ previsto un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, con una conseguente riduzione dell'erogazione annua sulla base di un meccanismo di calcolo definito nell’allegato al decreto. L’adesione a questa opzione deve essere comunicata al GSE dai soggetti interessati, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE PER L’EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

Il secondo decreto modifica le norme di erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici.

Per tutti gli impianti, senza vincoli di potenza, si applicano le nuove regole istituite per l’erogazione degli incentivi spettanti ovvero l’erogazione di acconti di importo costante calcolato in base al 90% della producibilità media annua stimata per ogni impianto cui farà seguito il calcolo del conguaglio in base alla produzione annua effettiva. Gli acconti verranno versati solo al superamento di una soglia minima di importo pari a 100 € con una cadenza differenziata in base alla fascia di potenza degli impianti. Anche il pagamento del conguaglio sarà effettuato nei tempi stabiliti (ovvero  entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure relative alla produzione effettiva e comunque entro il 30/6 dell’anno successivo) se si supera la soglia di importo di 100 €; conguagli di importi inferiori saranno invece erogati dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto.

Ai titolari degli impianti incentivati spetta l’obbligo di comunicare tempestivamente al GSE  le eventuali situazioni che possono far variare la produzione energetica annua dell’impianto rispetto a quella stimata utilizzata per il calcolo degli acconti.

Queste nuove modalità saranno operative a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio 2015.

 


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