Superbonus 110%:approvazione da parte dell’Ecofin di tutte le proroghe

Superbonus 110%:approvazione da parte dell’Ecofin di tutte le proroghe

I ministri dell'economia e delle finanze dell'UE in data 13 luglio 2021 hanno adottato il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. L’Italia e altri undici Paesi hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della COVID-19.

Con l’approvazione del PNRR da parte dell’ECOFIN, viene chiarito l’orizzonte temporale di riferimento per la fruizione delle agevolazioni legate al Superbonus 110.

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2021) e il successivo DL 59/2021 (poi convertito in legge) avevano già previsto delle proroghe al superbonus, ma la stessa legge di bilancio, all’art. 1, comma 74, subordinava l’efficacia delle proroghe “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”.

Con l’approvazione da parte dell’Ecofin, l’orizzonte temporale per fruire delle agevolazioni è il seguente:

  1. per i condomini civilistici il termine di scadenza è il 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni;
  2. per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, proprietarie di edifici unifamiliari o di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno il termine di scadenza è il 30 giugno 2022;
  3. per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, proprietari di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), il termine di scadenza è il 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
  4. per gli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, il termine di scadenza è 30 giugno 2023, estendibile al 31 dicembre 2023, se al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Il termine per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura “segue” l’orizzonte temporale di vigenza delle agevolazioni elencate nei punti precedenti. Quindi, ad esempio, per le unifamiliari e le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari di cui al punto 2, si può optare per la cessione del credito/sconto in fattura per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Viceversa, per i condomini di cui al punto 1, l’opzione sarà esercitabile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.


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