LA CISTERNETTA E IL RIMBORSO ACCISE

LA CISTERNETTA E IL RIMBORSO ACCISE

L’assenza dell’autorizzazione comunale all’utilizzo di distributori privati di carburante da parte delle imprese di autotrasporto non produce di per sé la decadenza dal beneficio fiscale del credito d’imposta per le accise assolte sul gasolio utilizzato per autotrazione e tanto meno il recupero dell’imposta, qualora siano rispettate le condizioni di consumo prescritte.

 

È quanto si legge dalla nota del 28 marzo 2018 emanata dalla Direzione Centrale delle Dogane investita della questione dalla CNA, da ultimo con la presentazione di una apposita consulenza giuridica.

La citata prassi dell’Agenzia delle Dogane, dopo un’analisi giuridica in linea con quanto sostenuto dalla CNA, ritiene che la mancata autorizzazione amministrativa all’istallazione della “cisternetta” non pregiudica il diritto al rimborso o alla compensazione del credito sulle accise assolte, il quale deve essere legato esclusivamente all’effettivo consumo del carburante.

 

La presente sottolinea, pertanto, che il beneficio fiscale in oggetto ricorre quando in capo all’esercente attività di autotrasporto sussistono le seguenti circostanze:

  1. indicazione nella dichiarazione trimestrale di rimborso del possesso dell’impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B;
  2. gestione dell’impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l’utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione;
  3. adempimento integrale degli obblighi tributari a tutale del corretto impiego del gasolio nella destinazione d’uso agevolata.

Nella nota viene, inoltre, ribadito il necessario adeguamento alle disposizioni regionali in materia di regime amministrativo degli impianti di distribuzione carburante ad uso privato, cui l’esercente è tenuto ad adempiere. In caso contrario, l’Ufficio delle dogane procederà all’immediata segnalazione dell’irregolarità riscontrata alla competente autorità.

Il nostro impegno, unitamente a quello portato avanti da CNA-FITA, sarà quello di monitorare sul territorio nazionale che tale nota sia rispettata nei termini indicati dalla Direzione Centrale delle Dogane, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

 

In allegato l'informativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


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