La contabilizzazione del calore per gli impianti centralizzati

La contabilizzazione del calore per gli impianti centralizzati

Argomento ormai all’ordine del giorno per progettisti, amministratori, legali e naturalmente per i condòmini, è la contabilizzazione del calore negli edifici serviti da impianti centralizzati; questo a fronte dell’obbligo imposto dal D.lgs. 102 del 4 luglio 2014 (definito “Decreto Efficienza”) che prescrive l’installazione di contatori individuali oppure di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016.

Questo obbligo generale è declinato, in termini di specifici interventi operativi e relative responsabilità, in tre fattispecie possibili:

a)  UN CONTATORE PER OGNI EDIFICIO - Caso in cui il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio sono effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici: è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura. Nel caso in cui non si ottemperi a tale obbligo l’impresa di fornitura del servizio è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 €;

b)  UN CONTATORE PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE - Caso di condomini ed edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici: è obbligatoria l'installazione, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione del progettista o del tecnico abilitato. L’inadempienza di tale obbligo, laddove l’installazione risulti tecnicamente ed economicamente fattibile, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 € in capo all’impresa di fornitura del servizio, ovvero l’impresa incaricata dal cliente finale, che ha la disponibilità dell'unita' immobiliare, di effettuare il servizio di fornitura dei contatori individuali;

c)  CONTABILIZZATORI E VALVOLE PER OGNI RADIATORE - Caso in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi: si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, con esclusione dei radiatori situati negli spazi comuni degli edifici. Qualora l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi possono essere presi in considerazione metodi alternativi. Il rispetto di tale obbligo è in capo al condominio e ai clienti finali che acquistano energia e l’inadempienza comporta, per ciascuno, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 €. Il decreto stabilisce che il cliente finale possa affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità che dovranno essere stabilite dall’AEEG ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misura del dato.

Ma chi è “l’impresa di fornitura del servizio” chiamata ad ottemperare agli adempimenti? Il decreto non ne dà una precisa definizione per cui ci si trova al momento, in attesa di una interpretazione autentica da parte del Ministero competente, nella sfera delle ipotesi. CNA Nazionale ipotizza che, a seconda della configurazione degli impianti, questa possa essere l’impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato su più edifici o l’impresa di distribuzione del gas naturale. Certamente resta un nodo da sciogliere in fretta, dato che la scadenza non è molto lontana.
Altro punto chiave del Decreto riguarda l’imposizione di progettare l’impianto di contabilizzazione e di predisporre le tabelle dei consumi previsionali ed a consuntivo secondo quanto stabilito dalla norma UNI 10200/2013 che diventa quindi una norma cogente. Il condominio che non si attiene a tale disposizione è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €.

La noma UNI 10200 prescrive una divisione dei consumi fra quota volontaria (dovuta alla reale lettura del contabilizzatore o ripartitore) e quota involontaria che deve essere necessariamente determinata dal professionista attraverso il calcolo del fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare nelle condizioni originarie dello stabile, divenendo quindi la nuova tabella dei millesimi calore. E’ evidente quindi che gli appartamenti termicamente più sfavoriti (ultimi piani e primi piani su  porticati, cantine o autorimesse) avranno quote involontarie più alte, per cui il progetto del sistema di contabilizzazione dovrà, per equità, prevedere la coibentazione dell’ultimo solaio e del primo (ove tecnicamente possibile).

CNA, attraverso i professionisti e le imprese del Club Eccellenza Energetica, è in grado di offrire un supporto agli amministratori di condominio e agli altri soggetti interessati dagli obblighi introdotti dal Decreto Efficienza sia per una corretta progettazione ed esecuzione degli interventi inerenti la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, sia per valutare come trasformare questo obbligo in una reale opportunità di risparmio energetico intervenendo per contenere il fabbisogno termico degli edifici in aggiunta alla regolazione del sistema e alla spesa commisurata all’effettivo consumo.

Per informazioni: info@cnaenergia.it; tel. 051-299212.


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