PUBBLICATO IL DECRETO SANZIONI  PER ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI

PUBBLICATO IL DECRETO SANZIONI PER ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" (Etichettatura Ingredienti, Allergeni, Nutrizionale).

Entrata in vigore del provvedimento: 9 maggio 2018

Imprese interessate dal presente decreto: tutte le imprese del settore alimentare

Sanzioni da 500 a 40.000 euro

L'etichettatura degli alimenti pre-imballati, e la fornitura di informazioni relative agli alimenti venduti sfusi o somministrati, sono disciplinate dal Regolamento 1169/2011 che ha raggiunto piena applicazione nel 2016. Tra le novità introdotte: 

  • segnalare la presenza di allergeni evidenziando il nome dell'allergene; 
  • individuare un responsabile delle informazioni in etichetta; 
  • riportare una dichiarazione nutrizionale.

Il medesimo Regolamento comunitario lascia agli Stati membri il compito di definire le sanzioni: il decreto in allegato fornisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle informazioni sugli alimenti. 
Inoltre, il "decreto sanzioni" abroga e sostituisce completamente il d.lgs. 109/1992, disposizione nazionale sull'etichettatura di cui rimanevano in vita solo alcuni residuali articoli.

È importante sottolineare che alcune delle richieste avanzate da Cna Agroalimentare Nazionale sono state accolte, ad esempio l'entrata in vigore dopo 90 giorni e la riduzione delle sanzioni per le microimprese sino a un terzo. 

La pubblicazione delle sanzioni, oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE, ha consentito di fatto alle imprese di settore di prendere consapevolezza e conoscenza del regolamento europeo 1169/2011.

Queste le novità di rilievo introdotte:

“Soggetto responsabile”

  1. L’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto;
  2. Qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione;
  3. L’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione (di cui all’articolo 7 del regolamento): salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:

  • le informazioni obbligatorie sugli alimenti pre-imballati (artt.5-7)
  • la denominazione dell'alimento (art. 8)
  • l'elenco degli ingredienti (art. 9)
  • i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10)
  • l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11)
  • il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
  • il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
  • le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Il decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti: 

  • le indicazioni necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
  • le modalità di vendita di alimenti non pre-imballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
  • le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
  • indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.

Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della Legge n. 689/1981 ed individua, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riferimenti: Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

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DI SEGUITO UNA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PIÙ IMPORTANTI SANZIONI PREVISTE PER IL REG. (UE) N. 1169/2011 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

Violazione

Riferimento normativo

Sanzione

Violazione pratiche leali d’informazione come da articolo 7, reg. UE 1169/2011.

Articolo 3

da 3.000€ a 24.000€

fornitura di prodotti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti da parte di OSA diversi rispetto all’articolo 8, reg. UE 1169/2011.

Articolo 4

da 500€ a 4.000€

Modifica delle informazioni ricevute in accompagnamento all’alimento

Articolo 4

da 2.000€ a 16.000€

Non corrette invio di informazioni B2B

Articolo 4

da 1.000€ a 8.000€

Mancata indicazione degli allergeni

Articolo 5

da 5.000€ a 40.000€

Non conformità nelle indicazioni degli allergeni

Articolo 10

da 2.000€ a 16.000€

Mancanza di una o più indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, reg. UE 1169/2011.

Articolo 5

da 3.000€ a 24.000€

Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza

Articolo 7

da 2000€ a 8000€

Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per vendita di un alimento oltre la data di scadenza

Articolo 12

da 5.000€ a 40.000€

Violazioni in merito al paese d’origine o luogo di provenienza

Articolo 13

da 2.000€ a 16.000€

Indicazione di informazioni volontarie in violazione dell’articolo 36, paragrafo 2 e 3, reg. UE 1169/2011.

Articolo 16

da 3.000€ a 24.000€

L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17, reg. UE 1169/2011.

Articolo 21

da 3.000€ a 24.000€

Indicazione del lotto, o partita, con modalità diverse.

Articolo 21

da 1.000€ a € 8.000€

 


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