Riduzione accisa sulla birra immessa in consumo nel 2022

Riduzione accisa sulla birra immessa in consumo nel 2022

Pubblicato il decreto MEF prevede che la riduzione, per il solo 2022, dell'aliquota del 50%.

Il decreto introduce poi disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell'anno 2022:
-   alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, si applica, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla fabbrica, un'aliquota di accisa ridotta;

-  sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento;

-  sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20%.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il depositario autorizzato della fabbrica comunica mediante PEC, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, gli estremi della licenza fiscale e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

Per chiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione, il depositario autorizzato della fabbrica presenta all'Ufficio entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., un'istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.


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