Sistema Tessera Sanitaria e Fattura Elettronica

Sistema Tessera Sanitaria e Fattura Elettronica

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, ha disposto che per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Si ricorda che l’invio dei dati al STS riguarda:

  • farmacie pubbliche e private / c.d. “parafarmacie”;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
  • medici e odontoiatri;
  • iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
  • iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
  • iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
  • iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
  • ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
  • iscritti all’Albo dei veterinari.

Tale disposizione:

  • prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
  • trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche “privati” relative a spese che possono essere dedotte/detratte nel mod. 730 / REDDITI, i cui dati sono da inviare al STS,
  • considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati.

Per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (es.  visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere “ordinariamente” la fattura elettronica.

Si evidenzia che le 17 professioni sanitarie per le quali il DM 13/3/2018 del Ministero della Salute ha stabilito la costituzione di albi, non sono stati ricompresi nell'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, pertanto al momento non sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica.


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