1 giugno 2015: Nuova Classificazione Rifiuti Pericolosi Reg.1357/2014/
ven 29 mag 2015
Il 1 giugno 2015 entrano in vigore le nuove regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, introdotte dal Regolamento UE 1375/2014, per allinearsi alle nuove norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e miscele contenute nel regolamento CE 1272/2008 “CLP”.
La nuova procedura per la classificazione dei rifiuti prevede in estrema sintesi:
1. Introduzione di nuovi CER:
- 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307;
- 160307* mercurio metallico;
- 190308* mercurio parzialmente stabilizzato.
2. se un rifiuto è classificato con codice CER «pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice pericoloso), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. E’ necessario definire (analiticamente) le nuove classi di pericolo HP in base al regolamento che saranno da riportare sul registro di carico/scarico e formulario.
3. se un rifiuto è classificato con codice CER «non pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice non pericoloso), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
4. se un rifiuto è classificato con codici CER «speculari» (cioè per quel rifiuto esiste sia un codice non pericoloso che un codice pericoloso), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso è necessario:
a. chiedere al proprio fornitore le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto redatte secondo il regolamento CE 1272/2008 “CLP”;
b. conoscere il ciclo produttivo da cui derivano tali rifiuti;
c. Effettuare un’analisi che ne definisca la pericolosità (con relative caratteristiche di pericolo HP) o non pericolosità.
ASQ è in grado di supportare le aziende in tale nuovo adempimento.
In caso di necessità è possibile chiedere un preventivo compilando il modulo qui sotto allegato ed inviarlo ai seguenti contatti:
Si ricorda che l’art. 184 del D. Lgs. 152/06 (“Testo Unico dell’Ambiente”) dispone che la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso.