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Decreto Direttoriale su formazione di aggiornamento ispettori e istituzione di Registro Unico Telematico

gio 19 giu 2025
Decreto Direttoriale su formazione di aggiornamento ispettori e istituzione di Registro Unico Telematico

Il decreto Direttoriale del 9 giugno 2025, all’art. 13 prevede, al punto 8, che la formazione di aggiornamento degli ispettori delle revisioni ha validità di 3 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Inoltre, il decreto istituisce il Registro Unico Telematico degli Ispettori (RUI).

Il RUI ha l’obiettivo di gestire l’elenco nazionale degli ispettori e monitorare il mantenimento dei requisiti di legge per l’attività di revisione.

Punti chiave del decreto

· Obbligatorietà di iscrizione al RUI: dal 1° novembre 2025 non sarà più possibile operare senza iscrizione attiva o aggiornamento dati.

· L’istanza di iscrizione va presentata a partire dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 agosto 2025.

· Tutto il processo avverrà tramite piattaforma telematica dedicata.

· L’accesso avverrà tramite SPID livello 2 o CIE, prima sul Portale dell’Automobilista, successivamente sul Portale del Trasporto. In fase transitoria si useranno le credenziali CED.

Chiarimenti ministeriali

· Il caricamento dei dati è interamente a carico degli ispettori; Province e DGT si limiteranno alla verifica dell’istanza.

· Tutti gli ispettori devono inviare personalmente la propria istanza di iscrizione tramite piattaforma, operativa dal 16 giugno.

· Non sono previsti caricamenti parziali da parte degli enti.

Deleghe ammesse

· Studi di consulenza automobilistica

· Centri di controllo per i propri responsabili tecnici

L’ispettore dovrà firmare digitalmente le istanze, indicando:

· Livello di abilitazione

· Eventuale ruolo di responsabile tecnico

· Domicilio digitale speciale per comunicazioni ufficiali.