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Adempimenti per la corretta gestione e il trasporto dei rifiuti prodotti in cantiere per le IMPRESE EDILI

mar 11 nov 2025
Adempimenti per la corretta gestione e il trasporto dei rifiuti prodotti in cantiere per le IMPRESE EDILI

Ai sensi della normativa vigente, ogni soggetto è responsabile dei rifiuti che produce e che tale responsabilità rimane in capo al produttore fino al corretto smaltimento. Per i rifiuti prodotti durante i lavori edili, sono previste due modalità di gestione:

  • Conferimento a soggetti terzi autorizzati al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti: per questa modalità è necessario allestire un deposito temporaneo a norma di legge presso il cantiere fino al ritiro da parte del trasportatore autorizzato;
  • Trasporto diretto da parte dell’impresa edile produttrice, previa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 2-bis che consente di trasportare i propri rifiuti, non pericolosi senza limite di peso e pericolosi fino ad un limite di 30 kg/gg, all’impianto di destino, utilizzando il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);

Il trasporto di macerie o materiali da demolizione senza FIR è una delle irregolarità più frequenti; questi materiali sono considerati rifiuti speciali e devono sempre essere accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Evidenziamo che il trasporto di rifiuti senza le dovute autorizzazioni o documentazione è un reato.

Di seguito, una sintesi delle principali sanzioni:

Trasporto senza autorizzazione

  • Rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da €2.600 a €26.000
  • Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da €2.600 a €26.000

Sanzioni accessorie:

Sospensione della patente di guida:

  • da 1 a 4 mesi (rifiuti non pericolosi)
  • da 2 a 6 mesi (rifiuti pericolosi)

Sospensione dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali:

  • da 2 a 6 mesi (rifiuti non pericolosi)
  • da 4 a 12 mesi (rifiuti pericolosi)

Nei casi più gravi, con pericolo per la salute o l’ambiente: reclusione da 1 a 5 anni.

Trasporto senza formulario o con formulario errato

  • Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da €1.600 a €10.000
  • Rifiuti pericolosi: in assenza di FIR senza la documentazione richiesta oltre alla sanzione amministrativa, è prevista una pena ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale
  • Nei casi più gravi: reclusione da 1 a 3 anni

Vi invitiamo a verificare attentamente la corretta gestione e tracciabilità dei propri rifiuti, assicurandosi di:

  • operare solo con autorizzazioni valide;
  • utilizzare correttamente il FIR in ogni trasporto;
  • conservare la documentazione per eventuali controlli.

Per qualsiasi necessità di chiarimento e/o per il supporto nella procedura di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali - Categoria 2 -bis, potete contattare SAMETICA, Società di CNA Bologna che si occupa di ambiente e sicurezza, Sig. Fernandez Francesco – cell. 345 6592017 – mail: f.fernandez@bo.cna.it