Biologico: norme eccezionali in caso di eventi calamitosi - CNA Bologna

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Biologico: norme eccezionali in caso di eventi calamitosi

ven 15 gen 2021

Intervento legislativo sul nuovo Regolamento per la produzione ed etichettatura del biologico Reg. 848/2018 che abroga e sostituisce il regolamento attualmente ancora in vigore reg. 834/2007. Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 del 24 settembre 2020, in GUUE L428 del 18/12/2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica di cui all'art. 22 par. 1 lettera b) e c) del citato reg. 848/2018. Alcuni eventi, quali condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizoozie o fitopatie, possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica delle aziende o delle unità di produzione interessate nell'Unione. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il regolamento (UE) 2018/848 prevede l'adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell'Unione. Nonostante la mancanza di esperienza nell'applicazione del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell'Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa, tuttavia è opportuno, ritiene la Commissione che affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un'eventuale situazione comparabile, tale situazione venga riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica. Tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un'intera zona o per un singolo operatore. Ed è ciò su cui è incentrato il Regolamento Delegato (UE) 2020/2146 in commento. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 (coerentemente con la recente proroga dell'applicazione del Reg. 848/2018).