Coronavirus: nuove regole per il settore alimentare
mer 11 mar 2020
Sono stati emessi nuovi provvedimenti tesi ad interrompere la diffusione del Corona Virus e che interessano le attività del vostro settore con sede nella regione Emilia Romagna.
Tali misure sono finalizzate a ridurre gli assembramenti negli spazi pubblici e di conseguenza la diffusione del contagio e resteranno in vigore dall’11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.
Di seguito i nuovi provvedimenti:
• Chiusura dalle ore 18.00 alle ore 6.00 dal lunedì al venerdì di bar, ristoranti , pub ma anche di tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere)
Le stesse attività osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
• Le disposizioni non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
•Sospensione dei mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
• Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Tali misure si affiancano a quelle già previste nel DPCM del 9 marzo 2020 che integra il DPCM dell’8 marzo 2020.