Dal 1° giugno in vigore la nuova riclassificazione rifiuti
ven 12 giu 2015Il 1 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, introdotte dal Regolamento UE 1375/2014, per allinearsi alle nuove norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e miscele contenute nel regolamento CE 1272/2008 “CLP”.
La nuova procedura per la classificazione dei rifiuti prevede in estrema sintesi:
- Introduzione di nuovi CER:
- 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307
- 160307* mercurio metallico
- 190308* mercurio parzialmente stabilizzato
- se un rifiuto è classificato con codice CER «pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice pericoloso), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. E’ necessario definire (analiticamente) le nuove classi di pericolo HP in base al regolamento che saranno da riportare sul registro di carico/scarico e formulario.
- se un rifiuto è classificato con codice CER «non pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice non pericoloso), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- se un rifiuto è classificato con codici CER «speculari» (cioè per quel rifiuto esiste sia un codice non pericoloso che un codice pericoloso), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso è necessario:
- chiedere al proprio fornitore le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto redatte secondo il regolamento CE 1272/2008 “CLP”;
- conoscere il ciclo produttivo da cui derivano tali rifiuti;
- Effettuare un’analisi che ne definisca la pericolosità (con relative caratteristiche di pericolo HP) o non pericolosità.
- chiedere al proprio fornitore le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto redatte secondo il regolamento CE 1272/2008 “CLP”;
- conoscere il ciclo produttivo da cui derivano tali rifiuti;
- Effettuare un’analisi che ne definisca la pericolosità (con relative caratteristiche di pericolo HP) o non pericolosità.
Si ricorda che l’art. 184 del D. Lgs. 152/06 (“Testo Unico dell’Ambiente”) dispone che la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso
Per imprese con rifiuti pericolosi o rifiuti classificati speculari è possibile richiedere l’assistenza di Asq Cna Bologna, per effettuare verifiche nuove classi di pericolo HP o analisi di questi rifiuti, compilando il modulo richiesta allegato ed inviandolo tramite email a:
Balestri Flavio f.balestri@bo.cna.it
Giusti Elena e.giusti@bo.cna.it
ASQ Ambiente Sicurezza Qualità S.r.l.
Sede legale: Via Malavolti, 33/A 41122 Modena
Tel. 059 2551132 Fax 059 254894 e-mail: info@asqcna.it
Sede Operativa di Bologna: viale Aldo Moro, 22 40127 Bologna
Tel. 051 299350 Fax 051 299381
numero verde 800 535300