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Dal 1° giugno in vigore la nuova riclassificazione rifiuti

ven 12 giu 2015

Il 1 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, introdotte dal Regolamento UE 1375/2014, per allinearsi alle nuove norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche e miscele contenute nel regolamento CE 1272/2008 “CLP”.



 

 

La nuova procedura per la classificazione dei rifiuti prevede in estrema sintesi:

  1. Introduzione di nuovi CER:
  • 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307
  • 160307* mercurio metallico
  • 190308* mercurio parzialmente stabilizzato
  1. se un rifiuto è classificato con codice CER «pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice pericoloso), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. E’ necessario definire (analiticamente) le nuove classi di pericolo HP in base al regolamento che saranno da riportare sul registro di carico/scarico e formulario.
  1. se un rifiuto è classificato con codice CER «non pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto solo un codice non pericoloso), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
  1. se un rifiuto è classificato con codici CER «speculari» (cioè per quel rifiuto esiste sia un codice non pericoloso che un codice pericoloso), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso è necessario:
    1. chiedere al proprio fornitore le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto redatte secondo il regolamento CE 1272/2008  “CLP”;
    2. conoscere il ciclo produttivo da cui derivano tali rifiuti;
    3. Effettuare un’analisi che ne definisca la pericolosità (con relative caratteristiche di pericolo HP) o non pericolosità.
  2. chiedere al proprio fornitore le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto redatte secondo il regolamento CE 1272/2008  “CLP”;
  3. conoscere il ciclo produttivo da cui derivano tali rifiuti;
  4. Effettuare un’analisi che ne definisca la pericolosità (con relative caratteristiche di pericolo HP) o non pericolosità.

Si ricorda che l’art. 184 del D. Lgs. 152/06 (“Testo Unico dell’Ambiente”) dispone che la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso

Per imprese con rifiuti pericolosi o rifiuti classificati speculari è possibile richiedere l’assistenza di Asq Cna Bologna, per effettuare verifiche nuove classi di pericolo HP  o analisi di questi rifiuti, compilando il modulo richiesta allegato ed inviandolo tramite email a:

Balestri Flavio f.balestri@bo.cna.it

Giusti Elena e.giusti@bo.cna.it

 

ASQ Ambiente Sicurezza Qualità S.r.l.                  
Sede legale: Via Malavolti, 33/A    41122 Modena                                          
Tel. 059 2551132   Fax 059 254894 e-mail: info@asqcna.it                            

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