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Divieto TPO negli smalti: cosa è cambiato dopo la circolare del 1°settembre

lun 15 set 2025
Divieto TPO negli smalti: cosa è cambiato dopo la circolare del 1°settembre

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/877 che introduce il divieto assoluto di utilizzo, distribuzione e immissione sul mercato di oltre 20 sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.

Tra queste figura anche il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), componente molto diffuso nei gel UV per unghie.

Il Ministero della Salute, con una circolare, ha chiarito che dal 1° settembre:

  • non è più possibile utilizzare né cedere ai clienti cosmetici contenenti TPO, anche se acquistati prima di tale data;
  • non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte: i prodotti non conformi devono essere considerati inutilizzabili;
  • i controlli da parte di ASL e NAS saranno immediati, con possibili sanzioni per chi non rispetta la normativa.

Indicazioni per le imprese del settore

CNA Benessere e Sanità invita centri estetici e imprese cosmetiche ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi, seguendo alcune azioni pratiche:

  • Verifica dei prodotti: controllare l’INCI (elenco ingredienti) e interrompere subito l’uso dei cosmetici contenenti sostanze vietate. In caso di dubbio, richiedere una dichiarazione di conformità ai fornitori.
  • Gestione dei contratti e dei fornitori: verificare accordi e condizioni commerciali per eventuali resi, sostituzioni o agevolazioni, soprattutto per stock acquistati di recente.
  • Smaltimento delle scorte: i prodotti non conformi vanno separati e smaltiti come rifiuti speciali pericolosi, nel rispetto delle norme ambientali. È consigliabile conservare tutta la documentazione contabile e di magazzino.
  • Nuovi acquisti: verificare sempre l’elenco ingredienti e richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Regolamento (UE) 2025/877.

Per supporto operativo e chiarimenti sul corretto smaltimento dei prodotti non conformi, le imprese possono rivolgersi alle sedi CNA di riferimento.

Per maggiori dettagli, alleghiamo inoltre una nota esplicativa della circolare ministeriale riportata sopra.