Acrilammide: Regolamento Europeo sui cibi cotti al forno o fritti

Acrilammide: Regolamento Europeo sui cibi cotti al forno o fritti

Ci sono importanti novità in merito al Regolamento della Commissione Europea sulla riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. Il Regolamento (UE) 2017/2158 istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti e si applicherà a decorrere dall'11 aprile 2018.  Il regolamento è entrato in vigore l’11 dicembre 2017.

Sulla base delle conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), secondo cui l'acrilammide, presente in una gran varietà di prodotti, può aumentare il rischio di sviluppare cancro nei consumatori e in particolare nei soggetti più esposti e sensibili come i bambini, si è ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza stabilendo delle misure atte a ridurne la presenza. 

Interessa tutti gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i seguenti prodotti:

  1. patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
     
  2. a) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
    b) pane;
    c) cerali per la prima colazione(escluso il porridge);
    d) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
    e) caffè, caffè torrefatto, caffè (solubile) istantaneo;
    f) succedanei del caffè;
    g) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le imprese artigiane e le micro imprese avevamo chiesto come si noterà dagli allegati, maggiori semplificazioni e infatti sono state ottenute:

"In deroga al paragrafo 1 (art.2 – misure di attenuazione), gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (ambito di applicazione), svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A”. 

Cliccando su questo link può approfondire la notizia e trovare la seguente documentazione: 

 

  • regolamento europeo 2017/2158
  • posizione UEAPME su acrilammide maggio 2016
  • posizione CNA Agroalimentare maggio 2016

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