La Corte di Cassazione ha affermato l’inapplicabilità delle norme italiane istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa per l’energia elettrica, abrogata da gennaio 2012, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria. Di conseguenza i clienti finali possono esercitare il proprio diritto di avviare azione civilistica per il rimborso di quanto indebitamente versato. La Cassazione ha chiarito che tale azione va esercitata nei confronti dei fornitori attivi negli anni in cui l’addizionale provinciale è stata versata. E’ possibile attivarsi per quanto versato nel 2010 e nel 2011.

Le addizionali sull’accisa erariale pesano per circa il 7% del costo di una bolletta. La procedura per la richiesta di rimborso prevede il ricorso a consulenti legali e l’attivazione di una causa civilistica e comporta quindi costi significativi. Occorre valutare quando l’entità del rimborso può giustificare l’avvio della procedura e il sostenimento dei relativi costi. CNA Bologna è a supporto dei propri associati, per tramite della società convenzionata ALI Energia, con consumi superiori a 800.000 kWh/anno. Per imprese con consumi elettrici inferiori consigliamo di valutare con i propri consulenti legali l’opportunità di procedere o meno ad avviare la richiesta di restituzione delle addizionali provinciali versate.

Il periodo 2010-2011 su cui chiedere il rimborso dipende da quanto si partirà con la procedura di richiesta (poiché valgono i 10 anni di prescrizione): chi farà domanda entro febbraio potrà chiedere il rimborso di quanto versato tra febbraio 2010 e dicembre 2011; chi procederà a marzo perderà la possibilità di chiedere la restituzione per le addizionali versate a febbraio 2010 e così via.

Hai consumato, negli anni 2010 e 2011, più di 800.000 kWh/anno e sei interessato ad approfondire meglio la procedura, quanto puoi recuperare e i costi del servizio?

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