Apertura dei centri estetici in zona rossa: facciamo chiarezza

Apertura dei centri estetici in zona rossa: facciamo chiarezza

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, ha separato l’attività delle estetiste e dei parrucchieri, provvedendo (nell’art 3 del provvedimento) alla sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, prevedendo però uno specifico allegato (il n.24) che definisce eccezioni, tra cui i “servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri”.

Tale misura è stata reiterata anche nei successivi provvedimenti, fino al DPCM attualmente in vigore (quello del 14 gennaio) che sarà efficace fino al 5 marzo.

Pertanto, in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (la cosiddetta zona rossa) è prevista l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere e non quella dei centri estetici.

In merito a questa anomalia il TAR del Lazio (con sentenza n. 01862/2021) ha deliberato che “la disposizione […] deve essere annullata nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa., (art 3 lettera h), nella parte in cui riporta il discrimine tra parrucchiere ed estetiste”.

In ossequio al disposto della sentenza del TAR, quindi, fino al 5 marzo possono riprendere la propria attività anche i centri estetici situati in zona rossa.

Ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna si trova al momento in zona gialla dove è comunque consentita l’attività delle imprese di servizi alla persona (attività consentite anche qualora si dovesse ritornare alla zona arancione).

Vi invitiamo a prendere buona nota di tale sentenza, con l’avvertimento però che, una volta emanato il prossimo DPCM, si dovrà valutare se esso si adeguerà puntualmente alla sentenza o se introdurrà ulteriori distinguo sul tema dei servizi alla persona. In tale ultimo caso le nuove disposizioni avranno la prevalenza.


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