Autorizzata l'immissione in mercato della Euglena gracilis essiccata

Autorizzata l'immissione in mercato della Euglena gracilis essiccata

Emanato il Regolamento (UE) 2020/1820 del 02 dicembre 2020, pubblicato in GUUE L406 del 03/12/2020, che autorizza l'immissione sul mercato e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. Una società americana ha presentato una domanda di immissione sul mercato dell'Unione di cellule intere essiccate di Euglena gracilis quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso delle cellule intere essiccate di Euglena gracilis in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: barrette da prima colazione, di granola e proteiche; yogurt; bevande allo yogurt; succhi, frullati e nettari di frutta, succhi di verdura; bevande aromatizzate alla frutta; bevande sostitutive di un pasto. Il richiedente ha chiesto inoltre l'autorizzazione all'uso delle cellule intere essiccate di Euglena gracilis negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.  Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati protetti da proprietà industriale per una serie di studi presentati a sostegno della domanda. La Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole di formulare un parere scientifico che la medesima ha rilasciato il 25 marzo 2020 ove ha concluso che l'Euglena gracilis essiccata è sicura per gli usi e i livelli d'uso proposti. La Commissione ha conseguentemente autorizzato, tramite il regolamento in commento, il richiedente a immettere nel mercato UE, in via esclusiva per 5 anni, il nuovo alimento in parola, ha inoltre aggiunto che i dati contenuti nel fascicolo di domanda, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso del richiedente a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazionein GUUE.


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