Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle imprese che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri con il supporto di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.

 

CARATTERISTICHE PER POTER PARTECIPARE

Il voucher è dedicato alle micro e piccole imprese (MPI) manifatturiere, che abbiano il codice ATECO C primario, con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.

 

 

CARATTERISTICHE DELLA CONSULENZA TEM (Temporary export manager)

Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:

  1. analisi e ricerche sui mercati esteri
  2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti
  3. assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione
  4. incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce
  5. integrazione dei canali di marketing online
  6. gestione evoluta dei flussi logistici

Il contributo è concesso in regime “de minimis” ed è pari a:

  • 20.000 euro a fronte di un importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro
  • 40.000 euro a fronte di un importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro.

 

È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero:

  • incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
  • incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari

INVIO DELLE DOMANDE

Si segnala che prima di redigere ed inviare la domanda bisogna registrarsi tramite SPID, dotarsi di una firma digitale e disporre di un indirizzo PEC.

 

L’iter di presentazione della domanda è il seguente:

  1. compilazione della domanda esclusivamente online dalle ore 10.00 del 9 marzo 2021 alle ore 17.00 del 22 marzo 2021.
  2. invio della domanda esclusivamente online dal 25 marzo al 15 aprile 2021 dalle 10.00 alle 17.00. L’orario di arrivo determinerà l’ordine cronologico di ammissione ai contributi.

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

  1. I soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo possono presentare la richiesta di erogazione del contributo, presentando i documenti di rendicontazione esclusivamente online, dalle ore 10.00 del 1° giugno 2022 al 15 dicembre 2022. L’erogazione del contributo sarà disposta entro 90 giorni.
  2. Gli assegnatari del contributo aggiuntivo devono presentare la richiesta di erogazione del contributo, presentando i documenti di rendicontazione esclusivamente online e solo successivamente all’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022, dalle ore 10.00 del 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023. L’erogazione del contributo è disposta entro 90 giorni.
Per informazioni inviare una e-mail a sportellocnaestero@bo.cna.it

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