Per le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta:

  • È fissata al 1° ottobre la data entro cui i gestori delle strutture devono far pervenire le comunicazioni dei periodi di apertura per l’anno successivo al Comune, in variazione rispetto alla SCIA o ad altre comunicazioni;
  • Sono ammesse aperture/chiusure straordinarie delle strutture purché preventivamente comunicate al Comune, almeno 5 giorni prima. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;

Rimane inteso che le comunicazioni di apertura e chiusura delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, sono obbligatorie solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o con altre comunicazioni effettuate al Comune.

I Bed and Breakfast sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.

Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore-


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