In presenza di specifici interventi di riqualificazione energetica che danno diritto all’Ecobonus e/o di riduzione del rischio sismico (Sisma-bonus), viene previsto un super bonus del 110% qualora le spese siano sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

È concesso ai contribuenti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. La cessione è possibile anche nei confronti degli Istituti di credito o altri intermediari finanziari. Qualora i contribuenti optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, occorre richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la presenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Godono dell’agevolazione anche le spese sostenute per il suddetto visto.

Interventi Di Ecobonus In particolare, gli interventi di riqualificazione energetica super agevolati consistono in:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (in presenza di condomini). I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 29 raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

In presenza di almeno uno dei suddetti interventi, la detrazione al 110% viene estesa anche agli altri interventi di Ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, se eseguiti congiuntamente. Per tali altri interventi restano i limiti di spesa previsti per ciascuno di essi.

Per accedere al super bonus 110% è necessario che gli interventi sopra identificati con le lettere a)-b)-c), eventualmente insieme anche agli altri di cui all’Ecobonus, assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oppure, se questo non è possibile, il conseguimento della classa energetica più alta. È altresì previsto che tale miglioramento energetico possa essere conseguito mediante abbinamento ai suddetti interventi anche dell’installazione di impianto fotovoltaico (con o senza contestuale sistema di accumulo integrato).

L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche “private”:

-sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)

- su edifici unifamiliari ma solo se adibiti ad abitazione principale -sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali

- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in godimento ai propri soci. Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

Interventi Di Sisma-Bonus E Sisma-Bonus Acquisti Gli interventi di Sisma-bonus di cui all’art. 16, c. 1-bis/1-septies del D.L. 63/2013 che generalmente danno diritto alla detrazione del 50% o del 70-80% (che sale al 75-85% per le parti comuni condominiali), nonché il c.d. Sismabonus acquisti, godono anch’essi della super detrazione al 110% in riferimento alle spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021.

L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche “private”:

-sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)

- su edifici unifamiliari (in tal caso non è richiesto che siano solo quelli adibiti ad abitazione principale)

-sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali 30

- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in godimento ai propri soci.

Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

Installazione Di Impianti Fotovoltaici L’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuale installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo) che generalmente godono del Bonus ristrutturazione al 50% (art. 16-bis, c.1, lett. h) del TUIR), fruiscono anch’essi del super bonus 110%, qualora le spese siano sostenute nel periodo 1/07/2020 - 31/12/2021. Le spese sono agevolabili fino a 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Condizioni richieste sono che:

- il fotovoltaico sia installato congiuntamente ad un intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati dalle lettere a) -b) -c) oppure ad un intervento di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti;

- l’energia prodotta e non auto-consumata sia ceduta a favore del GSE;

- non si fruisca per l’impianto di altro incentivo pubblico o altra forma agevolativa, né degli incentivi per lo scambio sul posto.

I soggetti beneficiari sono, pertanto, quelli sopra indicati o per gli interventi di Ecobonus o di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti.

Installazione Di Colonnine Di Ricarica Spetta il super bonus al 110% e di tutto quanto previsto in merito, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Condizione richiesta è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad un intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati dalle lettere a) -b) -c). I soggetti beneficiari sono pertanto quelli sopra indicati per gli interventi di Ecobonus.


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