Decreto Rilancio: Indennità Covid-19 Lavoratori domestici

Decreto Rilancio: Indennità Covid-19 Lavoratori domestici

Con il decreto-legge numero 34 del 19 maggio 2020 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), è stato prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD) pari a 500 euro sia per il mese di aprile che per il mese di maggio, da erogarsi in una unica soluzione. L'indennità LD verrà erogata sulla base della domanda presentata attraverso le funzioni messe a disposizione da INPS sul sito web, rivolgendosi al Contact Center INPS oppure attraverso uno degli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Chi può chiedere l'indennità

L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • alla data del 23 febbraio 2020 avere almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;
  • la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali;     

L’indennità non spetta:

· ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro;
· ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
· ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
· ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
· ai percettori del reddito di emergenza (REM) istituito dallo stesso decreto legge “rilancio”;
· a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del “bonus 600 euro, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.

Termine per la presentazione della domanda:

Per la proposizione della domanda non è prevista alcuna scadenza, ma il diritto cessa, una volta raggiunto il limite di spesa complessivo

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale avverrà l'accredito dell'importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.
Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che si potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.

I consulenti del Patronato Epasa Itaco sono a disposizione per la predisposizione delle domande.

Prenota il tuo appuntamento scrivendo alla seguente mail: cnaperte@bo.cna.it oppure telefonanado al Patronato Epasa- Itaco al numero 051 526047/526014

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