Decreto rilancio: indennità lavoratori danneggiati da Covid 19

Decreto rilancio: indennità lavoratori danneggiati da Covid 19

 

Viene previsto il riconoscimento di nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza da Coronavirus già beneficiari di analoghe prestazioni previste dal DL n.18/2020 nonché in favore di altre categorie:

  • Per i liberi professionisti titolari di partita iva al 23/2/2020 e co.co.co iscritti alla gestione separata, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro (art. 27 Decreto Cura Italia), viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  • Professionisti con P.IVA attiva al 19.05.2020 iscritti alla gestione separata: riconoscimento di un’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;

- riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività comprese le eventuali quote di ammortamento;

- inoltro di apposita istanza all’INPS con autocertificazione del possesso dei requisiti;

  • Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
  • Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (Art. 28 Decreto Cura Italia artigiani e commercianti), già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600, euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  • Con il Decreto in commento è stata introdotta la possibilità di richiedere un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a euro 600 per mese ai lavoratori autonomi, privi di partita iva (occasionali) e iscritti alla gestione separata che rispettano le seguenti condizioni:
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente;
  • non essere titolare di pensione;
  • essere stati titolari di contratto occasionale dal 1/1/2019 – 23/2/2020 con almeno un contributo mensile;
  • non essere in possesso un contratto occasionale alla data del 23/2/2020.

Le suddette indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

Decorsi 15 gg dalla entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di 600,00 € per il mese di marzo previste dal Decreto Cura Italia (scadenza 2 giugno 2020).


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