Indicazione facoltativa

Indicazione facoltativa "prodotto di montagna"

La normativa comunitaria (Reg. 1151/2012) ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, in merito ai quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna.
In seguito, l'Italia ha recepito tale indicazione facoltativa, a livello nazionale (Decreto Mipaaf 57167/2017), integrandola con i chiarimenti sui requisiti da rispettare per utilizzare l'indicazione "prodotto di montagna".

Ora, lo stesso Ministero, con il Decreto in commento intende di agevolare le attività di controllo, con particolare riferimento ai prodotti di origine animale, fornendo le istruzioni per la verifica dei requisiti di conformità sull'origine degli alimenti somministrati agli animali d'allevamento.

Requisiti
Per i prodotti di origine animale, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non è inferiore al:
  a) 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
  b) 60% per i ruminanti;
  c) 25% per i suini.
Le percentuali sopra indicate alle lettere a) e b) non si applicano agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Adempimenti generali
Gli operatori adottano un sistema di rintracciabilità che consenta di verificare l'utilizzazione della dicitura conformemente ai requisiti previsti. Le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal regolamento (UE) n. 183/2005.
Le informazioni previste nel presente decreto sono rese immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di controllo e possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo.

In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, occorre apporre un apposito cartello che specifichi:
  a) la provenienza degli stessi da zone di montagna;
  b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna.

Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna è accompagnato dalla dichiarazione fornita in allegato al presente decreto. La dichiarazione può essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento.
La documentazione commerciale, compresa la dichiarazione allegata, deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque anni. 
                              
Adempimenti per tipologia di operatore
Allevatore di montagna
L'allevatore mette a disposizione degli Organi di controllo le informazioni relative:
  a) all'allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL);
  b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna. Per gli  allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto.
Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, dovrà mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni:
  c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali;
  d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.
Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto).

Allevatore di montagna biologico
Il requisito di conformità si considera rispettato qualora l'azienda di allevamento soddisfi le seguenti condizioni:
- sia certificata biologica;
e
- le superfici dell'azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in zona di montagna.

Produttore primario
Il produttore primario, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, deve mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni:
  a) elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;
  b) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.
Il produttore primario, nelle registrazioni riporta anche elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti.

Intermediari/distributori
Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, devono possedere un'adeguata documentazione giustificativa relativa alle forniture.

Mangimificio
Il mangimificio che produce/confeziona mangimi di montagna deve tenere una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti.
Nella documentazione di tracciabilità devono essere presenti elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.

In vigore dal 7 agosto 2018


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