Istituzione nuovi albi professioni sanitarie

Istituzione nuovi albi professioni sanitarie

La Legge 3/2018, al Capo II, art. 5, comma 2, ribadisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo, indipendentemente dal contesto in cui si lavora.

A partire dal 1° luglio è necessario iscriversi ai 17 nuovi albi dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e, in attesa dell’accoglimento della stessa da parte dell’Ordine, il professionista potrà esercitare risultando iscritto con riserva.

Riguardo alle tempistiche con cui avviare l’iscrizione, il DM non si esprime e circolano varie ipotesi; tuttavia sul sito destinato alle iscrizioni appare letteralmente il seguente avviso:

A decorrere dall’1° luglio tutti i professionisti saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione nel più breve tempo possibile, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari: Art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, procedura e portale.

Si ricorda che l’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’ art.12 della legge 3/2018”.

Ad oggi il suggerimento è di provvedere al più presto.

Il nuovo Ordine FNO – TSRM – PSTRP ha predisposto una procedura telematica per l’iscrizione agli albi ai seguenti indirizzi: www.tsrm.org  e www.tsrmtp.org, e le 17 professioni sanitarie: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che erano prive di Albo, vedranno la nascita del proprio Albo con tale nuova procedura di iscrizione di cui riporto sintesi a seguire.

Come avviene l’iscrizione:

Registrazione al portale. Per iscriversi, il primo passo sarà accedere al portale www.tsrm.org, cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con D.M. 13 Marzo 2018” ed effettuare la registrazione inserendo i dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, e recapiti telefonici.
Il richiedente, se professionalmente attivo, oltre alla residenza dovrà dichiarare il domicilio professionale o quello prevalente, nel caso ne avesse più di uno. La proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine della zona dove lavora o lavora in prevalenza, se più di una. Se professionalmente non attivo, la proposta d’iscrizione sarà inviata all’Ordine competente del territorio di residenza.
Successivamente il richiedente indicherà la propria professione e quindi l’albo a cui intende iscriversi. In caso di iscrizione a più albi, la procedura dovrà essere ripetuta per ognuno di essi ad esclusione della parte relativa ai dati anagrafici.

Requisiti. In base alla professione sanitaria selezionata, verrà proposto al richiedente il corrispondente elenco di titoli abilitanti all’esercizio della professione (come diploma universitario, laurea triennale, titoli equipollenti ex D.M. 27 luglio 2000, titoli equivalenti e titoli esteri riconosciuti abilitanti). Tra questi si dovrà indicare esclusivamente il primo titolo abilitante conseguito. È consigliabile allegare la scansione del titolo, o di altro documento utile, che permetterà di semplificare le procedure di verifica.
Come previsto dai punti b) e c) dell’art. 2 del DM del 13 marzo 2018, il professionista dovrà poi dichiarare di avere il pieno godimento dei diritti civili e di non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, selezionando l’apposita voce nella piattaforma. In caso non fosse possibile affermare quanto sopra, cioè in caso di carichi pendenti, l’Ordine contatterà il professionista per una valutazione riservata, al fine di comprendere se il carico pendente possa precludere o meno l’iscrizione all’albo.

Invio della richiesta di iscrizione. Terminato l’inserimento dei dati richiesti il professionista dovrà stampare l’autocertificazione elaborata dalla piattaforma, sottoscriverla e scansionarla per caricarla sul portale, insieme al proprio documento d’identità (fronte/retro). Se in possesso della firma digitale, non sarà necessario stampare il modulo ma si potrà firmare digitalmente.

Valutazione della domanda. A regime, la valutazione della domanda sarà in capo alle Commissioni di Albo. In attesa della loro costituzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 13 marzo 2018, questa funzione è affidata dagli Ordini ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) appositamente nominati.

Completamento della domanda di iscrizione. Entro 60 giorni dall’inserimento della domanda, i RAMR devono comunicare al Consiglio direttivo dell’Ordine l’assenso o il dissenso al proseguo nella procedura di iscrizione della domanda del richiedente.
In caso di assenso l’interessato dovrà quindi:

-pagare la tassa di concessione governativa € 168,00 dovuta una tantum all’atto della prima iscrizione

-pagare la tassa annuale d’iscrizione allo specifico Ordine territoriale;

-stampare dal portale la domanda d’iscrizione, completa dei dati verificati dai RAMR, su cui apporre una marca da bollo da € 16,00;

-preparare una fototessera per il tesserino di riconoscimento.

-dovrà quindi caricare sulla piattaforma:

  • la domanda di iscrizione all’Albo datata e firmata e completa della marca da bollo;
  • la foto per il tesserino di riconoscimento;
  • le ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e della tassa di iscrizione annua.

Verifiche e controlli. Dal momento in cui verrà perfezionata la domanda di iscrizione il Consiglio direttivo avrà 90 giorni per esprimersi in merito (DPR 221/50, art. 8) e procederà in particolare alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dal professionista, anche attraverso controlli con Enti e Università che hanno rilasciato i titoli abilitanti.

Terminate le procedure di validazione e veridicità, il Consiglio Direttivo dell’Ordine comunicherà all’interessato, entro 105 giorni dal perfezionamento della domanda, l’esito finale della richiesta di iscrizione.

In allegato il tutorial. 

ALLEGATI
Tutorial

Chat on Whatsapp