Legge di Bilancio 2020 – Sintesi per il settore costruzioni e impianti

Legge di Bilancio 2020 – Sintesi per il settore costruzioni e impianti

Eliminazione dello sconto in fattura

La legge di Bilancio 2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus.

In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito resta in vigore per i soli lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Lo sconto in fattura continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In sostanza, oltre al caso sopra esposto, lo sconto in fattura viene abrogato per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari, nonché interventi su parti comuni condominiali per un importo inferiore a 200.000 euro), per i quali tuttavia continua ad essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.

 

Proroga Bonus edilizia e Ecobonus

Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine 2019. In particolare, la proroga riguarda la detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. Ecobonus singole unità), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus.

Viene prevista, inoltre, la proroga al 31/12/2020 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.

La proroga a tutto il 2020 riguarda anche:

* la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;

* la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;

* la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Bonus facciate

La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ("Bonus facciate").

Nel dettaglio, si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenzi dal punto di vista termico l’edificio ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.

In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.

Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.

Si evidenzia, infine, che la disposizione, pur non richiamando l’art.16bis del DPR 917/1986 - TUIR (cd. Bonus edilizia), fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998. Pertanto, ciò porta a ritenere che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti IRPEF. Tale aspetto merita comunque una precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – “Impresa 4.0” (art.1, co.184-197)

Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da un credito d'imposta.

In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi nonché l'acquisto di beni “industria 4.0”.

L'agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.

Potranno accedervi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il bonus avrà come oggetto:

* beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa;

* beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, * beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il nuovo credito d'imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito. Nello specifico: per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro; per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro; per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro.

Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”.

Permangono le gravissime criticità relative all' articolo 4 decreto-legge n.124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157 (collegato alla legge di bilancio 2020), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre scorso.

Circoscritta l’applicazione del meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti ed estesa al 2019 e al 2020 la possibilità per le imprese di compensare le proprie cartelle esattoriali con i crediti commerciali e professionali con la PA. Queste tra le novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Fiscale, collegato alla Manovra finanziaria 2020.

La nuova formulazione dell’art. 4 del Decreto Fiscale, che doveva risolvere l’inaccettabile appesantimento degli oneri burocratici, dà risposta solo alle imprese che partecipano alla realizzazione di lavori di importo complessivo annuo inferiore a 200 mila euro. Cna aveva rivolto un appello a Governo e Parlamento per cancellare completamente e definitivamente l’art. 4 che prevedeva l’obbligo per i committenti di versare le ritenute sui dipendenti nell’ambito degli appalti. Il nuovo testo è addirittura peggiorativo per gli appalti superiori alla soglia dei 200 mila euro.

I committenti devono svolgere la funzione dell’Agenzia delle Entrate e gli appaltatori devono predisporre la contabilità delle ritenute dovute per ogni appalto, contabilizzando le ritenute di ora/lavoro per ogni appalto e procedere al versamento delle stesse per singolo appalto.

Si tratta di una procedura molto complessa per le imprese anche in termini di tempo/lavoro richiesto per l’espletamento degli obblighi previsti dalla norma.

Il testo approvato introduce elementi di complessità sui requisiti per essere esclusi dalle nuove norme per gli appalti con importo complessivo annuo superiore a 200mila euro.

Ad esempio, oltre ad essere in attività da almeno tre anni, l’impresa deve essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e deve aver effettuato versamenti fiscali di importo non inferiore al 10% del volume dei ricavi dichiarati nel triennio.

Le nuove norme introdotte dal decreto fiscale, che obbligano il committente a versare tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che fanno largo uso di manodopera per le commesse superiori a 200mila euro e a certificare il versamento attraverso il modello F24 non rispondono alle esigenze del tessuto economico italiano. Questo, infatti, si compone soprattutto di micro, piccole imprese, che molto spesso non hanno al loro interno una struttura amministrativa che permette di controllare le ritenute della filiera degli appalti in maniera così capillare.

Negli ultimi anni il metodo introdotto dal Legislatore è quello di ribaltare sugli imprenditori il ruolo di controllo che invece dovrebbe appartenere allo Stato, adottando interventi massivi che non premiano l’imprenditore virtuoso, ma al contrario lo affogano di adempimenti. Un sistema, quindi, che crea solo complicazioni e non facilita il rapporto tra Fisco e contribuenti

Cna rinnova la richiesta di cancellare l’art. 4 sottolineando che i fenomeni di omesso versamento delle ritenute sui dipendenti nell’ambito degli appalti possono essere agevolmente contrastati consentendo all’Agenzia delle Entrate di conoscere in tempo reale la stipula di contratti di appalto senza creare nuove bizzarre e costose procedure che ricadono sulle imprese.


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