Decreto riduzione impatti ambientali di prodotti monouso in plastica

Decreto riduzione impatti ambientali di prodotti monouso in plastica

Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n°196/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/904, che introduce misure volte a ridurre l’impatto sull’ambiente di alcuni prodotti monouso in plastica (qui è consultabile il testo integrale del decreto>>>).

Il decreto entrerà in vigore il 14 gennaio 2022.

 

Le misure che vengono introdotte con il nuovo decreto riguardano:

- l’adozione di accordi e contratti di programma per conseguire obiettivi di riduzione del consumo (art.4);

- il divieto di immissione sul mercato (art.5);

- la fissazione di specifici requisiti tecnici (art.6);

- l’adozione di requisiti di marcatura (art.7);

- l’introduzione di meccanismi di responsabilità estesa del produttore (art.8);

- la fissazione di obiettivi di raccolta differenziata (art.9);

- l’adozione di strategie di sensibilizzazione dei consumatori (art.10).

 

Il testo approvato recepisce alcune richieste di CNA tra cui quella di poter smaltire le scorte presenti a magazzino, contenendo così l’impatto delle nuove misure sul sistema delle imprese.

 

Il decreto prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato al decreto (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di plastica oxo-degradabile (art. 5, comma 1). Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto (art. 5, comma 2).

  

Inoltre, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022-2024 a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002 (articolo 4, comma 7).

 

Il contributo spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000€ per ciascun beneficiario


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