Modalita’ di attivazione dell’opzione scelta

Modalita’ di attivazione dell’opzione scelta

L’opzione tra fruizione diretta delle detrazioni, utilizzo dello sconto in fattura o cessione del credito può essere effettuata dal beneficiario in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, tramite una comunicazione da trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

E può essere esercitata anche per le rate residue di detrazione non ancora fruite: in tale ipotesi l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% sono ammessi solo due stati di avanzamento lavori: il primo al raggiungimento di almeno il 30% dell’intervento e il secondo al raggiungimento di almeno il 60%.

L’esercizio dell’opzione va esercitato a decorrere dal 15 ottobre 2020 e la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, nel caso in cui l’opzione riguardi rate residue di detrazioni la cui fruizione è già iniziata, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.Con provvedimento del 22 Febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il termine ultimo per inviare la Comunicazione delle opzioni (sconto in fattura / cessione dei bonus) da parte di coloro che scelgono le alternative alle detrazioni fiscali edilizie, slitta dal 16 Marzo al 31 Marzo 2021

Per gli interventi di efficienza energetica che rientrano nel Superbonus 110% la comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte di ENEA, dell’avvenuta trasmissione dell’asseverazione richiesta per accedere al beneficio.

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione può essere inviata:

■ dal beneficiario della detrazione, nei casi di detrazioni diverse dal Superbonus

■ dall’amministratore di condominio (o da un condomino appositamente incaricato nei condomini dove non vige l’obbligo di nomina dell’amministratore), per gli interventi che interessano le parti comuni, anche in caso di Superbonus

■ dal soggetto che rilascia il visto di conformità richiesto dalle nuove disposizioni in caso di Superbonus, sia questo relativo a interventi condominiali su parti comuni o a interventi su unità immobiliari.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del Direttore dell’8 agosto 2020) rende l’opzione inefficace.

I cessionari che acquisiscono le detrazioni e i fornitori che applicano lo sconto in fattura, utilizzano i crediti di imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione fiscale da parte del committente, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione fatta dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Cessionari e fornitori sono tenuti a confermare l’esercizio dell’opzione comunicato dal beneficiario. In alternativa all’utilizzo diretto, a partire dal momento in cui i crediti sono resi disponibili a cessionari e fornitori, questi possono cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, tramite apposita comunicazione di cessione da effettuarsi sempre per via telematica all’agenzia delle entrate.


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