Per effetto della progressiva attuazione del DLgs.49/2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e sostituisce il DLgs.151/2005, dal 15 agosto 2018, dopo l’inclusione nella definizione di “Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica” (AEE) di alcune nuove categorie di prodotti avvenuta a inizio anno, si allarga ulteriormente l’ambito di ciò che deve essere classificato AEE, generando una ricaduta sulle imprese che producono questi beni che devono concorrere alla gestione dei rifiuti ad essi connessi. Implicazioni interessano anche le imprese già inquadrate come produttrici di AEE in ragione dell’adozione di una nuova classificazione a cui tutti devono conformarsi.

Si riporta in allegato la guida redatta dal Comitato di Vigilanza e Controllo che aiuta le imprese alla corretta identificazione di ciò che rientra nel campo di applicazione della normativa vigente sui RAEE. In caso di dubbi, le indicazioni ufficiali sono fornite dall’autorità competente a cui occorre inviare quesiti scritti (segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it).

Per le imprese già qualificate come produttori di AEE, ovvero iscritte al Registro AEE, verrà applicata dal Comitato di Vigilanza e Controllo una conversione d’ufficio delle apparecchiature iscritte al registro, utilizzando apposita tabella di transcodifica.  Dal 20 luglio sarà attiva la nuova procedura di iscrizione al Registro che permetterà, per le nuove iscrizioni, di utilizzare solo le categorie definite vigenti dal 15 agosto.

Si ricorda che in capo a produttori e importatori di AEE gravano obblighi di: iscrizione ad apposito registro telematico (WWW.REGISTROAEE.IT); finanziamento del sistema di raccolta dai RAEE; comunicazione periodica delle apparecchiature immesse sul mercato; informazioni agli utilizzatori finali sul corretto smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

Per eventuali dubbi o chiarimenti in merito potete contattare Flavio Balestri al 348/8977738 oppure alla mail f.balestri@bo.cna.it.


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