Il Presidente della Regione Emilia Romagna ha emesso una nuova ordinanza in merito alle misure per la gestione dell’emergenza sanitaria del Corona Virus valida per tutta la regione.

La nuova ordinanza supera la precedente del 10 marzo, si coordina con quanto previsto con l’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’11 marzo scorso e i precedenti del 9 marzo e dell’8 marzo 2020.

 Le nuove disposizioni sono valide dal 15 al 25 Marzo 2020

Di seguito alcune delle misure previste nell’ordinanza 

  • Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio  (che sia lo stesso esercente o una piattaforma), del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
  • Idraulici e meccanici auto: attività consentita, possono proseguire anche le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).
  • Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza precisa in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
  • sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro.
  • Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali
  • Esercizi commerciali polifunzionali: stop bar e ristorazione nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.
  • Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

 Scarica qui il testo dell’ Ordinanza>>>


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