Nuove regole per chi esporta merci imballate in Germania

Nuove regole per chi esporta merci imballate in Germania

La normativa, chiamata "VerpackG", sostituisce la precedente disciplina sugli imballaggi "VerpackV" introducendo cambiamenti significativi finalizzati al raggiungimento di una maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore rispetto all’imballaggio commercializzato.

Imprese interessate
La legge si applica a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all'uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla lorocommercializzazione.

Tipologie di imballaggi cui si riferisce la normativa

Il provvedimento riguarda tutti gli imballaggi “B2C”, destinati a consumatori finali privati. Rientrano in tale ambito le seguenti tipologie di imballaggio:

  1. Imballaggi da vendita o primari (quelli che contengono direttamente il prodotto);
  2. Imballaggi per spedizioni di merci vendute online;
  3. Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita);
  4. Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi per servizi) da parte del consumatore finale privato (sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto, ecc.).

Coinvolgimento delle imprese italiane che esportano in Germania
La "VerpackG" in molti aspetti ricalca la normativa in vigore in Italia e gli obblighi che produttori e importatori devono assolvere nei confronti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). Le aziende italiane che esportano in Germania merci imballate o imballaggi dovranno verificare se esportano merci o imballaggi destinati a consumatori finali privati e se tali esportazioni sono nei confronti del consumatore finale o sono effettuate ad un importatore. Nel caso in cui le esportazioni siano effettuate nei confronti di un importatore tedesco conviene che sia quest’ultimo ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e delineati nella presente circolare; se invece si effettuano esportazioni dirette nei confronti del consumatore finale privato, ad esempio con commercio via web, l’azienda italiana dovrà procedere, prima di effettuare esportazioni nel 2019, ad adempiere agli obblighi previsti (registrazione all’Organo Centrale e adesione ad un sistema di raccolta collettivo; successivo inoltro delle dovute comunicazioni).

Gli adempimenti richiesti dalla normativa "VerpackG"
È il produttore, di norma, il soggetto che per primo immette sul mercato la merce imballata e che è quindi chiamato a rispondere agli obblighi della normativa. Se però il produttore è estero, è l’importatore che immette per primo sul mercato la merce imballata e conseguentemente, previo accordo col produttore, sarà tenuto alla registrazione dei prodotti all'Organo centrale tedesco del registro degli imballaggi ("Zentrale Stelle Verpackungsregister", ente di riferimento ed organo di controllo).

Il produttore/importatore ha quindi l’obbligo di partecipazione ad un sistema di raccolta collettivo (o eventualmente ad una soluzione settoriale) e l’obbligo di redigere una dichiarazione annuale con le quantità di imballaggi immesse sul mercato tedesco nell'anno precedente.

La "VerpackG" di fatto introduce le seguenti novità al sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania:

Obbligo di registrazione: dal 1° gennaio 2019, i produttori che vogliono immettere/esportare in Germania prodotti imballati si dovranno iscrivere all'Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) prima di commercializzare/esportare i prodotti imballati. I nomi dei produttori e dei marchi verranno pubblicati sul registro LUCID, portale per la registrazione obbligatoria degli operatori di pubblica consultazione secondo il principio di piena trasparenza;
Obbligo di comunicazione dei dati: i dati relativi agli imballaggi (massa e tipologia di materiale) dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di raccolta collettivo  prescelto. L’obbligo si applica anche a chi immette sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto la nuova normativa non prevede soglie minime in esenzione  per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione;
Introduzione di criteri ecologici: per garantire maggiore sostenibilità, la nuova norma introduce “oneri di licenza a moduli”, criteri ecologici elaborati dall’Organo centrale volti a incoraggiare un maggiore utilizzo di imballaggi riciclabili o provenienti da materiale riciclato che i sistemi collettivi di raccolta saranno tenuti a considerare al momento di stabilire gli oneri di partecipazione al costo della raccolta;
Modifiche ai requisiti di riutilizzo: la norma in oggetto prevede un aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi per garantire un migliore e più frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato.

Il portale LUCID al momento è solo in lingua tedesca, salvo la pagina per la registrazione che è tradotta anche in inglese per consentire a tutti di effettuare autonomamente la registrazione. La registrazione va effettuata direttamente da una postazione di proprietà dell’azienda che si sta iscrivendo, non può quindi essere  delegata a terzi (il sistema i legge l’indirizzo di connessione e blocca l’accesso a soggetti terzi).

All'interno del portale vanno inseriti:

  • dati anagrafici del soggetto che si iscrive;
  • nome commerciale dei prodotti esportati (marchio);
  • le stime degli imballaggi che si intendono esportare in Germania nell’anno successivo (le stesse per le quali si saranno stipulati i contratti con i sistemi di raccolta);
  • dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (gli stessi dati andranno comunicati anche ai sistemi di raccolta con la quale si è stipulato un contratto; si parla quindi di doppia dichiarazione).

Sanzioni previste
La nuova regolamentazione prevede severe sanzioni nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati:

  • in caso di mancata registrazione all'Organo centrale del registro degli imballaggi o registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di €100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro fino a €10.000 per singolo caso;
  • in caso di mancata presentazione della dichiarazione periodica o di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi, è prevista una sanzione massima di €100.000.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a:
- Staff Ambiente e Sicurezza CNA Bologna - f.balestri@bo.cna.it
- Sportello CNA Estero - e.bianchini@bo.cna.it

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