L’imminente avvio dell’obbligo di nomina del consulente ADR per i cosiddetti “speditori” sta presentando forti dubbi interpretativi e, di conseguenza, diffusa preoccupazione tra le imprese.

Come è noto, con l’ADR 2019, la figura dello speditore è stata aggiunta agli altri soggetti coinvolti in un obbligo di nomina ADR, ovvero coloro che ricoprono il ruolo di: trasportatore, imballatore, caricatore, riempitore e scaricatore.

In particolare, per gli speditori erano stati previsti 4 anni di periodo transitorio e, pertanto, la nomina del consulente per le aziende che si configurano come speditori dovrà avvenire entro il 31/12/2022.

Con riferimento all’avvio di tale nuovo obbligo, il problema principale nasce da una non chiara applicabilità, anche per gli speditori, delle esenzioni previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, applicabili in forza dell’articolo 11, comma 14 del D. Lgs.35/2010. Infatti, sia il D.Lgs. 40/2000 che il D.Lgs. 35/2010 non contemplano lo “speditore” semplicemente perché tali norme risalgono ad un periodo antecedente all’introduzione di tale figura nella disciplina ADR.

A nostro avviso, nonostante l’assenza di un esplicito richiamo alle esenzioni con riferimento ai nuovi obblighi per gli speditori, l’unica interpretazione logica è quella di una lettura estensiva di tali esenzioni, poiché in caso contrario si avrebbe il paradosso che le imprese che hanno, da sempre in esenzione, effettuato attività di carico e imballaggio di piccole quantità di merci/rifiuti pericolosi (si pensi ad esempio ad una impresa del settore dell’Autoriparazione che spedisce pochi kg di rifiuti ADR, come l’olio esausto o le batterie al piombo), ora invece, nella veste di “speditori”, dovrebbero sostenere l’onere della nomina del consulente ADR. Tenuto conto dei molteplici dubbi interpretativi che, al contrario, sembrano portare ad una diversa lettura, abbiamo inviato una lettera unitaria, con le altre Confederazioni dell’artigianato, del commercio, della cooperazione, dell’agricoltura e della piccola industria, ai tre ministeri coinvolti, affinché possa essere formalizzata la nostra interpretazione.

In attesa di questo auspicabile chiarimento, riteniamo che si possa provare a ridimensionare le preoccupazioni e l’insistenza di chi spinge verso una generale applicazione dell’obbligo di nomina del consulente ADR a tutte le imprese che si configurano, anche per piccoli quantitativi, come speditori. Saranno condivisi aggiornamenti non appena avremo un riscontro più certo alle nostre richieste.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai consulenti di SAMETICA: sametica@bo.cna.it 


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