A inizio agosto Governo e Agenzia delle Entrate hanno emanato i provvedimenti necessari a rendere operative le novità introdotte dal “Decreto Rilancio – Legge 77/2020” in materia di agevolazioni fiscali che sostengono la realizzazione di interventi per il miglioramento energetico o sismico degli edifici esistenti.

Le novità riguardano l’introduzione di un nuovo beneficio fiscale, denominato “Superbonus 110%”, che si applica agli edifici ad uso abitativo e che si aggiunge agli altri bonus già vigenti che, in funzione del Decreto Rilancio, possono oggi essere oggetto di sconto in fattura o cessione della detrazione in alternativa alla fruizione diretta degli stessi da parte del beneficiario che sostiene le spese per gli interventi agevolati.

Siamo a fornire di seguito una sintesi dei nuovi provvedimenti, restando a disposizione per approfondire i casi specifici.

Interventi che possono godere del superbonus 110%

Il nuovo beneficio fiscale del 110%, utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, è riconosciuto per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi (“PRINCIPALI O TRAINANTI”):

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.

La spesa massima agevolabile è di:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 u.i.;
  • 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 u.i.;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con:
    • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
    • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
    • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
    • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
    • collettori solari;
    • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per Comuni montani non interessati da procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria).

La spesa massima agevolabile è:

  • 20.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 u.i.;
  • 15.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 u.i.;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali sugli edifici unifamiliari o sulle singole unità immobiliari di edifici plurimi che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno con le stesse tecnologie ammesse nel caso di interventi su parti comuni di cui al punto precedente e l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione per il rispetto della qualità dell’aria, di installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

La spesa massima agevolabile per questa categoria di interventi è di 30.000 € per singola unità immobiliare;

  • Interventi antisismici per interventi di messa in sicurezza su abitazioni situati in zona sismica 1-2-3. Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di messa in sicurezza sismica, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali opere. Il superbonus si applica anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, ovvero unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 oggetto di interventi antisismici realizzati tramite demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione e rivendute entro 18 mesi dal termine dei lavori.

La spesa massima agevolabile nel caso degli interventi antisismici è di 96.000 € per singola unità immobiliare.

Il beneficio fiscale del 110% è altresì riconosciuto ai seguenti interventi “TRAINATI” se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali o trainanti precedentemente elencati:

  • Interventi di efficientamento energetico “qualificato” (cd. Ecobonus), se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale), nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna specifica categoria di intervento ai sensi della normativa che regolamenta l’Ecobonus;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, da realizzare congiuntamente a interventi trainanti di efficientamento energetico o di miglioramento sismico. L’installazione dell’accumulo può non essere contestuale a quella dell’impianto fotovoltaico. Il beneficio si applica ad una spesa massima agevolabile di 48.000 € per unità immobiliare;
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale). La spesa massima ammissibile al beneficio è in questo caso pari a 3.000 €.

Nel caso di edifici sottoposti a vincoli o soggetti a divieti stabiliti da regolamenti vigenti nei quali non sia possibile realizzare nessuno degli interventi trainanti definiti, il superbonus spetta anche per la realizzazione dei soli interventi trainati fermo restando il rispetto del miglioramento energetico complessivo richiesto dalla nuova misura.

In tutti i casi, ai fini di poter usufruire del Superbonus del 110% per gli interventi di miglioramento energetico, oltre alla necessità di realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” indicati, occorre assicurare che:

  • l’opera nel suo complesso (considerando l’insieme di lavori trainanti e trainati) comporti per l’edificio il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (o una classe qualora la classe ante intervento sia la A3);
  • gli interventi realizzati rispettino i requisiti tecnici e i costi massimi definiti da apposito decreto ministeriale (DM 6/8/2020).

Questi aspetti devono essere attestati / asseverati da tecnici competenti e saranno oggetto delle verifiche effettuate da Enea e dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti che possono beneficiare del superbonus 110%

Il nuovo Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  1. Condomini;
  2. Persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni (i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del superbonus per le spese sostenute per interventi che determinano un miglioramento energetico dell’edificio realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per la realizzazione di interventi sulle parti comuni o per gli interventi antisismici);
  3. Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (solo per questi soggetti, la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
  4. Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e Associazioni di Promozione sociale;
  6. Associazioni di società sportive dilettantistiche limitatamente a lavori effettuati su spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio.

 

Il superbonus non spetta per interventi effettuati:

  • su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli);
  • sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;
  • su unità immobiliari adibite ad uso diverso da quello abitativo, anche se site in contesti condominiali. In queste situazioni le persone fisiche proprietarie o detentrici dell’unità non abitativa possono fruire del superbonus per le spese realizzate sulle parti comuni (solo nel caso in cui la maggioranza delle unità immobiliari del condominio siano di tipo residenziale).

Opzioni alternative all’utilizzo diretto delle detrazioni

Un importante novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione del Superbonus, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dei fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (in favore dei fornitori dei beni o dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti o di istituti di credito e intermediari finanziari).

 

Questa possibilità, introdotta dal DL Rilancio, non riguarda solo gli interventi ai quali si applica il nuovo Superbonus, ma anche quelli, realizzati negli anni 2020 e 2021:

  • di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al cosiddetto Bonus Casa per le ristrutturazioni;
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti che consentono la fruizione del Bonus Facciate;
  • di adozioni di misure antisismiche che generano il beneficio del Sismabonus;
  • di installazione di impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante procedura telematica a cura dei soggetti deputati a tale attività (differenti a seconda del tipo di agevolazione fiscale oggetto dell’opzione e a seconda del tipo di edificio su cui si è realizzato l’intervento).

 

Adempimenti

Il Decreto Rilancio richiede che per poter beneficiare del nuovo Superbonus 110%, in aggiunta agli adempimenti richiesti per tutti gli interventi che rientrano nell’Ecobonus, il beneficiario provveda:

  • all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) relativo alla situazione prima e dopo l’intervento, necessario per dimostrare che il miglioramento conseguito sia rispondente a quanto richiesto dalla nuova disposizione;
  • all’acquisizione dell’asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • all’acquisizione del visto di conformità, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF (quali CNA), con cui si certifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Il visto di conformità è richiesto solo nel caso in cui il contribuente voglia esercitare l’opzione di sconto in fattura o cessione del Superbonus.

La non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate comporta la decadenza del beneficio.

 

Punto di contatto di CNA Bologna

Per maggiori informazioni sulle nuove misure e per ricevere supporto, tramite tecnici abilitati e soggetti imprenditoriali in grado di applicare la misura della cessione del credito, contattare 110superbonus@bo.cna.it.

CNA Bologna è attiva da tempo sul fronte degli interventi per la riqualificazione degli edifici esistenti con gli operatori del proprio Club Eccellenza Energetica e il Consorzio Bologna Costruisce.

 

 


Chat on Whatsapp