Proroga dei termini di vigenza del beneficio

La prima novità introdotta dalla legge finanziaria 2021 è il prolungamento della detrazione al 110% per le spese sostenute per interventi rientranti nel superbonus (sia per il miglioramento energetico che per quello sismico) dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, con un ulteriore prolungamento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per coloro che, alla data del 30 giugno 2022, hanno concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo (per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione). Per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lett. c), art. 119 (IACP e enti con le stesse finalità), l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

E’ stato modificato anche il periodo di utilizzo della detrazione: viene infatti stabilito che la detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 vada ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito vengono prorogate anche alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi rientranti nel superbonus, nell’ecobonus, nel sismabonus, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti, per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e per l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

 

Ammessi al 110% anche gli edifici composti da più unità con unico proprietario (o in comproprietà)

Un’altra importante novità riguarda l’accesso al superbonus 110 per gli interventi sugli edifici se composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Resta fermo il limite massimo di due unità immobiliari agevolabili per ciascuna persona fisica (limite che non si applica per le opere sulle parti comuni).

 

Precisato quando c’è indipendenza funzionale delle unità

Viene inoltre definito meglio il concetto di “indipendenza funzionale” dell’unità immobiliare; è infatti stabilito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

 

Edifici sprovvisti di APE ex ante

Sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110 gli edifici sprovvisti di APE perché privi di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

 

Superbonus e ricostruzione edifici danneggiati dal sisma

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, la detrazione al 110% spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco e sisma bonus, riservato agli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 2016, viene esteso anche ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dal 2008 in poi. Anche in questo caso, l’aumento in questione viene applicato anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

 

Agevolato sempre intervento di isolamento del coperto

Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico, viene precisato che anche l’intervento di coibentazione del tetto rientra nell’agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. In pratica, rientra tra gli interventi di isolamento termico agevolabili anche quello realizzato sul coperto di edifici con sottotetto non riscaldato, indipendentemente dalla dimensione del sottotetto stesso.

 

Introdotti come trainati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

La detrazione al 110% spetta anche per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico (di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) o di miglioramento sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L 19 maggio 2020 n. 34). 

 

Modifica ai massimali agevolati per le colonnine di ricarica

Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus se realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 e congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico (non quelli di miglioramento sismico), sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.

 

Installazione di fotovoltaico anche sulle pertinenze

Per quanto riguarda l’istallazione di impianti fotovoltaici su edifici rientrante nel superbonus 110, vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli impianti fotovoltaici installati su pertinenze dell’immobile agevolabile, fino ad un ammontare complessivo di 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Il suddetto limite di spesa va considerato come unico per ciascuna U.I., sia per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dell’edificio che per l’istallazione sulle pertinenze dello stesso.

 

Possibilità di pagamento di interventi condominiali in deroga alla ripartizione millesimale

In ambito condominiale, viene stabilito che è possibile imputare a uno o più condomini l’intera spesa riferita all’intervento agevolabile se tale decisione viene deliberata dall’assemblea condominiale con approvazione della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

Chiarimenti sulle polizze dei professionisti

Sono state introdotte novità anche in tema di polizza assicurativa obbligatoria per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni richieste dalla legge. L'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa, il professionista può stipulare una polizza con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi a cui si riferiscono e, comunque, non inferiore a 500.000 €.

 

Cartello di cantiere: obbligo di indicare riferimento all’agevolazione

Infine, per gli interventi rientranti nell’agevolazione, viene introdotto l’obbligo di inserire nel cartello esposto presso il cantiere, la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficientamento energetico o interventi antisismici.


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