Superbonus: interventi ammessi e la spesa massima per ogni intervento

Superbonus: interventi ammessi e la spesa massima per ogni intervento

La detrazione fiscale del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2022.

Esistono due macro-tipologie di interventi: “PRINCIPALI O TRAINANTI” e “TRAINATI” (sui quali il Superbonus si applica solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali o trainanti).

Affinché gli interventi “trainati” si considerino effettuati contestualmente a quelli “trainanti” occorre che le spese sostenute per gli interventi trainati siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Nel caso di edifici sottoposti a vincoli o soggetti a divieti stabiliti da regolamenti vigenti nei quali non sia possibile realizzare nessuno degli interventi trainanti definiti, il superbonus spetta anche per la realizzazione dei soli interventi trainati fermo restando il rispetto del miglioramento energetico complessivo richiesto dalla nuova misura.

 

INTERVENTI “PRINCIPALI O TRAINANTI”

 Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.

La spesa massima agevolabile è di:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 u.i.
  • € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (oltre l’ottava), se lo stesso è composto da più di 8 u.i.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni con:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
  • collettori solari
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo per Comuni montani non interessati da procedure di infrazione ai sensi della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria)

La spesa massima agevolabile è:

  • € 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 u.i.
  • € 15.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (oltre l’ottava), se lo stesso è composto da più di 8 u.i.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali sugli edifici unifamiliari o sulle singole unità immobiliari di edifici plurimi che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno con le stesse tecnologie ammesse nel caso di interventi su parti comuni di cui al punto precedente e l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione per il rispetto della qualità dell’aria, di installazione di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

La spesa massima agevolabile per questa categoria di interventi è di € 30.000 per singola u.i.

 

Interventi antisismici per interventi di messa in sicurezza su abitazioni situati in zona sismica 1-2-3 e realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di messa in sicurezza sismica, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali opere.

Il superbonus si applica anche per l’acquisto delle cosiddette “case antisismiche”, ovvero unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 oggetto di interventi antisismici realizzati tramite demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione e rivendute entro 18 mesi dal termine dei lavori.

La spesa massima agevolabile nel caso degli interventi antisismici è di 96.000 € per singola unità immobiliare.

 

 

INTERVENTI “TRAINATI”

Interventi di efficientamento energetico “qualificato” (cd. Ecobonus), se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale), nei limiti di detrazione massima stabiliti per ciascuna specifica categoria di intervento ai sensi della normativa che regolamenta l’Ecobonus.

 

■ Installazione di impianti solari fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, da realizzare congiuntamente a interventi trainanti di efficientamento energetico o di miglioramento sismico. L’installazione dell’accumulo può non essere contestuale a quella dell’impianto fotovoltaico.

La spesa massima agevolabile, sia per l’installazione del fotovoltaico sia per il sistema di accumulo, è di € 48.000 per ciascuno e comunque nel limite di € 2.400/kW di potenza nominale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico (valore che viene ridotto a € 1.600/kW se l’intervento è realizzato contestualmente ad una ristrutturazione edilizia, ad una nuova costruzione o ad una ristrutturazione urbanistica) e di € 1.000/kWh di capacità di accumulo per l’installazione del sistema con cui immagazzinare l’energia dell’impianto.

 

■ Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti che comportano un miglioramento energetico (isolamento termico superfici e sostituzione impianti di climatizzazione invernale).

Per tali tipi di interventi, ammessi al superbonus se realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 e congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico (non quelli di miglioramento sismico), sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
    La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

 

Un ulteriore intervento trainato è costituito dalla rimozione barriere architettoniche, se realizzata congiuntamente agli interventi trainanti di efficientamento energetico o di miglioramento sismico.

Si considerano “trainati” infatti, anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del d.p.r. 22/12/1986, n. 917, “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.

La spesa massima agevolabile è  96.000€ per unità immobiliare, come si evince dal comma 1 dello stesso art. 16-bis, d.p.r. 917/86.

 

Ai fini di poter usufruire del Superbonus del 110% per gli interventi di miglioramento energetico, oltre alla necessità di realizzare almeno uno degli interventi “trainanti” indicati, occorre assicurare che:

- l’opera nel suo complesso (considerando l’insieme di lavori trainanti e trainati) comporti per l’edificio il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (o una classe qualora la classe ante intervento sia la A3);

- gli interventi realizzati rispettino i requisiti tecnici ed i costi massimi definiti dal DM 6/8/2020.


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