Rinnovo C.C.N.L. Laterizi e Manufatti in Cemento Confindustria 31 ottobre 2025 – parte normativa
mer 10 dic 2025
Facendo seguito alle indicazioni relative agli aumenti retributivi definiti con il rinnovo del C.C.N.L. Laterizi e Manufatti in Cemento Confindustria del 31 ottobre 2025, si analizzano le principali novità riguardanti la parte normativa.
Parte normativa
1 Relazioni sindacali
1.1. Decorrenza e durata
2 Mercato del lavoro
2.1. Apprendistato di Alta formazione e Ricerca
2.2. Contratto a termine e somministrazione
3 Gestione del rapporto
3.1. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
3.2. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
3.3. Permessi per eventi e cause particolari
4 Fondi integrativi
4.1. Previdenza complementare
4.2. Assistenza sanitaria integrativa
1. RELAZIONI SINDACALI
1.1. Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il contratto, che ha validità per 36 mesi, decorre dal 1° ottobre 2025 e sarà in vigore fino a tutto il 30 settembre 2028.
2. MERCATO DEL LAVORO
2.1. Apprendistato di Alta formazione e Ricerca
Viene introdotta la disciplina dell’apprendistato di Alta formazione e Ricerca, prevedendo che, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2015, possano essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di Apprendistato di Alta formazione e Ricerca sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del Merito, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).
Tale decreto interministeriale determina anche i principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi, mentre il numero dei crediti formativi riconoscibili, a ciascuno studente, per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, è stabilito dal suddetto protocollo, anche in deroga al limite di cui all'art. 2, c. 147, D.L. n. 262/2006.
La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di Alta formazione e Ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto interministeriale di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015.
Sono fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli ITS e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.2. Contratto a termine e somministrazione
Le Parti, prima della stesura del CCNL si incontreranno per adeguare la regolamentazione del contratto a termine e della somministrazione di lavoro alle disposizioni contenute nel Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e nel Collegato Lavoro 2024 (L. n. 203/2024).
3. GESTIONE DEL LAVORO
3.1. Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Ferma restando la regolamentazione vigente, le Parti concordano la possibile attivazione, su richiesta dell’RSPP o dell’RLS, di break formativi, della durata massima di 10 minuti, in caso di near miss/quasi infortunio, per valutare segnalazioni e possibili interventi di prevenzione e miglioramento della sicurezza aziendale ad esito del mancato infortunio.
3.2. Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Solo per i lavoratori che rientrano nelle patologie per le quali si deve fare ricorso a terapia salva vita (a causa di malattie oncologiche, ecc.), in caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, sono previste le seguenti misure della retribuzione netta:
- per 8 mesi di calendario (compresa la carenza) 100% della retribuzione netta;
- per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) 50% della retribuzione netta.
3.3. Permessi per eventi e cause particolari
Con riferimento al diritto ai 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi (art. 4, c. 1, L. n. 53/2000 e artt. 1 e 3 del decreto interministeriale attuativo 21 luglio 2000, n. 278), il rinnovo prevede che la lavoratrice e il lavoratore abbiano diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno, per singolo evento.
4. FONDI INTEGRATIVI
4.1. Previdenza complementare
Ferma restando la base di calcolo, la contribuzione da versare al fondo Arco, da parte delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nelle seguenti misure:
- 1,90%, a partire dal 1° luglio 2026;
- 2%, a partire dal 1° gennaio 2028.
4.2. Assistenza sanitaria integrativa
A partire dal 1° gennaio 2026, la contribuzione dovuta al Fondo Altea sarà pari a:
- 3 euro mensili, a carico dei lavoratori che decidano di aderire;
- 12 euro mensili, a carico delle aziende, in favore degli stessi dipendenti che aderiranno al Fondo.