Il Decreto Rilancio richiede che per poter beneficiare del nuovo Superbonus 110%, in aggiunta agli adempimenti richiesti per tutti gli interventi che rientrano nell’ Ecobonus (aggiornati a seguito del DM 6/8/2020 “Decreto requisiti ecobonus”), il beneficiario provveda: 

■ (solo nel caso di interventi di miglioramento energetico) all’acquisizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) relativo alla situazione prima e dopo l’intervento, necessario per dimostrare che il miglioramento conseguito sia rispondente a quanto richiesto dalla nuova disposizione. IL DM 6/8/2020 ha chiarito che per edifici con più unità immobiliari vanno prodotti APE cosiddetti “convenzionali” che vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza dove gli indici energetici richiesti sono calcolati a partire da quelli delle singole unità immobiliari (si calcola la somma dei prodotti dei vari indici energetici delle singole U.I. moltiplicati per la loro superficie utile e si divide il valore risultante per la superficie utile dell’intero edificio)

■ all’acquisizione dell’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

■ all’acquisizione del visto di conformità rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF (quali CNA), con cui si verificano i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta e la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Il visto di conformità è richiesto solo nel caso in cui il contribuente voglia esercitare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito per il Superbonus 110%.

A seconda che gli interventi che accedono al superbonus riguardino l’efficienza energetica o il miglioramento sismico, differiscono l’asseverazione, i soggetti da coinvolgere, i riferimenti e le procedure.

Nel caso degli interventi trainanti e trainati di efficientamento energetico (esclusi gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, e relativi sistemi di accumulo, e di sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici) l’asseverazione va prodotta da tecnici abilitati (ovvero soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti agli specifici ordini e collegi professionali) in riferimento al rispetto dei requisiti tecnici stabiliti, per ciascuna categoria di intervento, dal DM 6/8/2020 (Allegati A, E, F, G, H) e al rispetto dei costi massimi definiti per tipologia di intervento nei prezziari della Regione/Provincia autonoma territorialmente competente o, alternativamente, nelle guide sui prezzi informativi dell’edilizia edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile o, laddove i riferimenti indicati non riportino i prezzi di alcune voci relative all’intervento realizzato, nell’Allegato I del DM 6/8/2020. L’asseverazione, che può essere predisposta a completamento dei lavori o in riferimento ad uno stato di avanzamento (e comunque sempre anche a fine lavori), va compilata on line su portale di ENEA secondo i modelli definiti dal DM 3/8/2020 “Asseverazioni” e va quindi stampata, firmata e timbrata e trasmessa ad ENEA. L’asseverazione relativa alla fine lavori va inoltrata ad ENEA entro 90 giorni dalla fine degli stessi. ENEA provvede ad effettuare controlli in merito ai soggetti che richiedono la detrazione, agli interventi realizzati, al rispetto dei requisiti tecnici e dei prezzi massimi, alla correttezza dell’asseverazione presentata, e, in caso positivo, rilascia apposita ricevuta informatica.

Nel caso di interventi di miglioramento sismico, l’efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, in base alle disposizioni del DM n°58 del 28/2/2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’asseverazione prodotta va depositata presso lo Sportello Unico Edilizia. In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza di tale asseverazione.

La non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comporta, oltre all’applicazione di sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie (da € 2.000 a € 15.000) a carico dei soggetti che hanno le hanno prodotte e la decadenza del beneficio.

I professionisti che rilasciano le asseverazioni devono aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale adeguato al numero di asseverazioni prodotte e agli importi degli interventi oggetto di asseverazione (e comunque non inferiore a € 500.000). Il possesso di tale polizza deve essere dichiarato e dimostrato dal professionista nel momento in cui si trasmette o si deposita l’asseverazione (a seconda che riguardi rispettivamente interventi di efficienza energetica o di miglioramento sismico).

Il DM 6/8/2020 ha aggiornato gli adempimenti per tutti gli interventi di efficienza energetica che ricadono nella normativa incentivante dell’Ecobonus e del Bonus facciate, oltre che del nuovo Superbonus. Il quadro vigente degli adempimenti a cui i soggetti che intendono avvalersi dei suddetti benefici fiscali devono ottemperare è il seguente:

■ deposito in Comune della Relazione Tecnica prevista dal DLgs. 195/2005 (art.8, c.1)

■ nei casi previsti per ciascun tipo di agevolazione e di intervento agevolato, acquisizione dell’asseverazione di tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici

■ nei casi previsti per ciascun tipo di agevolazione e di intervento agevolato, acquisizione dell’attestato di prestazione energetica (APE)

■ acquisizione, ove previsto, di certificazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica

■ salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale indicando tutte le informazioni necessarie

■ conservazione della documentazione relativa alle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, ricevute dei bonifici)

■ per lavori sostenuti dal detentore dell’immobile, acquisizione e conservazione del consenso del proprietario

■ trasmissione ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

  • delle schede descrittive richieste per ciascun specifico tipo di intervento
  • delle asseverazioni richieste

conservazione delle ricevute di trasmissione ad ENEA.


Chat on Whatsapp