Coronavirus, le misure del Governo e della Regione per i pensionati

Coronavirus, le misure del Governo e della Regione per i pensionati

Cna Pensionati in questa difficile emergenza a causa del Coronavirus è al fianco dei propri associati e, oltre ad inviarvi tempestivamente gli aggiornamenti sulle disposizioni ministeriali, in questo momento di emergenza è a vostra disposizione per informazioni al numero 051 299204- 299 216 o via mail : pensionati@bo.cna.it

Il 9 marzo, il Presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo DPCM sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus che estende l’applicazione delle norme previste dal precedente decreto a tutto il territorio nazionale.

Le misure “più restrittive” sono quindi valide anche per il nostro territorio dal 10 marzo 2020 al 3 Aprile 2020.

Si raccomanda di limitare , ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari

Resta confermata la possibilità di effettuare spostamenti nei territori esclusivamente per
•             comprovate esigenze lavorative;
•             motivi di salute;
•             situazioni di necessità.

In particolare, evidenziamo le misure più significative per le persone fisiche contenute negli art.1, 2, 3 del decreto dell’8 marzo 2020 (tutt’ora in vigore):

b) Art. 3 – è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

p) Art.2 – è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) Art.2 – l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura , che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;

g) Art. 1 – sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi  ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

s) Art. 1 – sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori , centri benessere centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

n) Art.1 -  sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro…, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
N.B. L’ordinanza del 10 marzo 2020 dell’Emilia Romagna, estende la chiusura dalle 18.00 alle 6.00 anche a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo di alimenti sul posto. Per queste attività è invece consentita anche oltre le 18,00 la consegna a domicilio.

o) Art.1 - sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
N.B. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (anche all’interno della media e grande distribuzione), il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Infine, un’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna prevede che taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente debbano indossare mascherina e guanti, raccomandano loro di eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo. Quest’ultima misura sarà in vigore da mercoledì 11 marzo 2020.

 


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