Decreto, libertà di spostamento

Decreto, libertà di spostamento

Domenica 8 marzo, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus che elimina le precedenti zone rosse, cioè i comuni focolaio dell’epidemia della Lombardia e del Veneto, e suddivide il Paese sostanzialmente in due aree.

La prima, per la quale sono previste misure più restrittive a causa della maggiore diffusione del virus, comprende la Lombardia e le province emiliano-romagnole di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto.

La provincia di Bologna

Altre misure di contenimento del contagio valgono invece su tutto il territorio nazionale, e quindi sulle altre province dell’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. Le misure del provvedimento sono in vigore dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha emanato un’ordinanza che estende a tutto il territorio regionale (quindi valide anche a Bologna) alcune limitazioni previste dall’Art. 1 comma 1 del decreto governativo:

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , ed evitando assembramenti;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Vi segnaliamo in particolare alcune misure significative per le imprese del territorio di Bologna previste dall’Art.2 comma 1 del DPCM 8 Marzo 2020:

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Libertà di spostamento per lavoratori e merci

In merito agli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, il Governo, ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. E’ quindi possibile spostarsi per ragioni di lavoro ed è garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

In merito si rimanda alle indicazioni del Ministero degli Interni disponibili a questo link>>>

L’impegno di Cna Bologna per le imprese

La Cna di Bologna, oltre a tenervi costantemente informati su tutto quanto riguarda le normative di interesse per le aziende, sta sviluppando un’azione per ridurre l’impatto di questa gravissima crisi sanitaria sulle nostre imprese. Cna continua regolarmente ad erogare i suoi servizi. Cna sostiene con ammortizzatori sociali dedicati le imprese artigiane che devono sospendere l’attività a causa del coronavirus, grazie al fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato.

La Regione Emilia Romagna ha accolto la richiesta di Cna di autorizzare la cassa integrazione in deroga e l’Abi ha accolto la richiesta di Cna di una moratoria sui prestiti alle pmi con la sospensione o l’allungamento del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti.

Analoga azione la Cna la sta sviluppando per moratorie e rateizzazioni su imposte, tasse, contributi previdenziali e assicurativi. L’azione di Cna continuerà con grande impegno sia a livello nazionale che locale e ve ne daremo puntualmente conto.


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