Ecobonus: Pubblicato provvedimento per “Sconto in Fattura”

Ecobonus: Pubblicato provvedimento per “Sconto in Fattura”

Lo scorso 31 luglio l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento di attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. “crescita”.

Il provvedimento, pur chiarendo alcuni aspetti interpretativi dell’articolo 10, non cambia, nella sostanza, la velleità di un provvedimento inapplicabile per il comparto.

CNA Produzione, pertanto, resta con coerenza sulla propria posizione, ritenendo che l’unica soluzione sia l’abrogazione della misura e per questo continuerà le sue azioni legali. Nel frattempo, vi informiamo che è possibile inserire nei preventivi/contratti che andrete a redigere un testo che vi tuteli rispetto a eventuali richieste da parte dei clienti (di seguito troverete il facsimile).

Ricordiamo che il provvedimento definisce le modalità ed i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto in fattura, in luogo della spettante detrazione.

Va sottolineato che per accedere allo sconto in fattura, il cliente necessita “dell’assenso del fornitore” In altri termini, lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso delle imprese di serramenti, tende, schermature, ecc.

In caso l’impresa  dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura, “il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il provvedimento prevede che la quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso, con l’implicazione di un effetto prolungamento del credito d’imposta oltre le 5 annualità previste.

Le comunicazioni relative alla cessione potranno essere effettuate a partire del 16 ottobre 2019.

Di seguito gli allegati:

Per informazioni di natura fiscale potete rivolgervi alle sedi territoriali di riferimento.


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