MISURE IN SUPPORTO AL “CARO ENERGIA” DEL DL AIUTI QUATER

MISURE IN SUPPORTO AL “CARO ENERGIA” DEL DL AIUTI QUATER

Il D.L. 176/2022, chiamato “Aiuti Quater”, interviene con alcune misure finalizzate al supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti.

Di seguito il dettaglio delle misure introdotte dal provvedimento.

 

Credito di imposta riconosciuto per le spese energetiche di dicembre 2022Credito di imposta riconosciuto per le spese energetiche di dicembre 2022

Anche per le spese che saranno sostenute dalle imprese nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas sarà possibile fruire del credito di imposta già definito per i costi energetici relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il diritto al credito di imposta matura nel caso in cui si dimostri un aumento nei costi della materia prima di almeno il 30%, confrontando la spesa media relativa al terzo trimestre 2022 con la spesa di analogo periodo del 2019.

Il quadro relativo al credito di imposta sulle spese energetiche del periodo ottobre-dicembre 2022 (IV trimestre) sono quindi le seguenti:

  • Imprese a forte consumo di energia elettrica (rif. DM Mise 21/12/2017): credito pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel periodo (in tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata che si deve dimostrare per avere accesso al credito è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell’energia elettrica e il credito di imposta è calcolato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del PUN per il IV trimestre 2022).
  • Imprese a forte consumo di gas naturale (rif. DM MiTE 541/2021): credito pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.
  • Imprese non energivore con contatore di potenza disponibile maggiore o uguale a 4,5 kW: credito pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
  • Imprese non gasivore: credito pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Ricordiamo che le imprese che non hanno cambiato fornitore dal 2019 ad oggi, possono chiedere all’attuale venditore di energia elettrica e/o gas il calcolo gratuito del credito di imposta spettante. La richiesta va inviata per iscritto entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta.

Per le aziende che non si trovano nelle condizioni di poter richiedere al proprio fornitore le verifiche di spettanza e il calcolo del credito, CNA Bologna mette a disposizione servizio a titolo oneroso erogato tramite il proprio partner ALI Energia (dati i costi del servizio, c’è convenienza ad attivarlo se la spesa per la fornitura elettrica è di almeno 2.000 €/mese e se il gas è utilizzato a scopo produttivo). Per richiedere offerta di servizio occorre compilare apposito form clicca qui >>>.

 

Proroga per i tempi di utilizzo dei crediti di imposta

Il DL Aiuti sposta al 30 giugno 2023 il termine per utilizzare i crediti di imposta maturati per le spese energetiche relative al III e al IV trimestre 2022, con obbligo di comunicare entro il 16/3/23 all’Agenzia delle Entrate il valore del credito maturato nell’esercizio 2022 (contenuto e modalità di questa comunicazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).

Ricordiamo che, in alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta derivanti dalle spese energetiche possono essere integralmente ceduti a terzi.

I termini fissati dai precedenti provvedimenti di aiuto vedevano l’obbligo di usare i crediti del III trimestre entro l’anno 2022 (come per i crediti del II trimestre) mentre i crediti relativi alle spese energetiche di ottobre e novembre 2022 dovevano essere usati entro la fine di marzo 2023.

 

Possibilità di rateizzazione delle bollette

Le imprese, in alternativa all’uso dei crediti di imposta per le spese energetiche, hanno la possibilità di chiedere una rateizzazione (da 12 a 36 rate mensili) degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici se eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021 (gennaio-dicembre), per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

La misura della rateizzazione richiede l’attivazione di un’assicurazione a copertura del credito che viene rateizzato. Gli importi oggetto di rateizzazione vengono maggiorati con un tasso di interesse che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

Il beneficio della rateizzazione decade nel caso di inadempimento del pagamento di due rate, anche non consecutive. In questo caso l’impresa è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

La richiesta di rateizzazione va avanzata con apposite modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

 

Accise e IVA sui carburanti

Sono rideterminati, per il periodo dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, i valori delle accise applicate ai carburanti:

  • benzina: 0,4784 euro/litro;
  • oli da gas o gasolio: 0,36740 euro/litro;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL): 0,18261 euro/kg;
  • gas naturale per autotrazione: 0 €/mc;
  • gasolio commerciale usato come carburante: 0 €/litro.

Sempre per lo stesso periodo (19/11/22-31/12/22) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

Chi gestisce depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all’Agenzia delle Dogane, entro il 13/01/2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici, oggetto dell’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. Tale comunicazione non è dovuta qualora, alla data del 31/12/22, siano state deliberate ulteriori proroghe al periodo in cui valgono le rideterminazioni straordinarie dei valori delle accise.

 

 

 


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