Terre e rocce da scavo, come gestirle

Terre e rocce da scavo, come gestirle

E' stato pubblicato il nuovo regolamento che reca disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente le terre e rocce da scavo, in attuazione del decreto cosiddetto "Sblocca Italia".

Il provvedimento si pone l'obiettivo di definire un quadro normativo di riferimento completo e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il nuovo regolamento definisce le regole per:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6 mila metri cubi) e grandi dimensioni;
    La sussistenza delle condizioni, delle terre e rocce da scavo al fine di qualificarle come sottoprodotti e non come rifiuti, è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del nuovo regolamento.
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Vengono chiarite le modalità e le caratteristiche per effettuare il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti relativi alle caratteristiche ambientali, alla durata ed ubicazione del deposito).
  • l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

    Il decreto è entrato in vigore il 22 agosto 2017, da questa data sono abrogate le norme finora vigenti in materia (DM 161/2012, l'art. 184-bis, co. 2 bis del TU ambiente e gli artt. 41 co.2 e 41 bis della L. 98/2013).

Sono tuttavia previste disposizioni transitorie per progetti e piani già approvati o con procedura in corso alla data del 22 agosto.

Viene precisato inoltre che:

  • - i piani e progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento;
  • - i progetti, per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il piano di utilizzo o la dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni;
  • - le disposizioni in merito “all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti” si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale;
  • - conservano validità le autorizzazioni di utilizzo in sito rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all’art.242 del D.Lgs. 3/4/2006 n.152.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi a:
- Flavio Balestri 051/2133916 asqbo.balestri@mo.cna.it
- Elena Giusti 051/2133914 asqbo.giusti@mo.cna.it
- Marcello Materassi Unione Costruzioni CNA Bologna, 051 299229 m.materassi@bo.cna.it

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